Conformemente al regolamento (UE) 2016/2031 gli Stati dell'Unione Europea possono autorizzare su richiesta e temporaneamente l'introduzione, lo spostamento e la detenzione e moltiplicazione nel loro territorio di organismi nocivi da quarantena o di organismi nocivi soggetti a determinate misure per cui ne sarebbe normalmente vietata l'importazione e lo spostamento nell'Unione purchè siano impiegati per fini inerenti prove ufficiali, scientifiche o educative, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi. Analogamente , gli Stati membri possono anche autorizzare temporaneamente l'introduzione e lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati sempre per i sopra citati fini.