Descrizione
L’istituzione di una zona protetta mira ad impedire l’introduzione di un organismo nocivo, più o meno diffuso nel resto dell’Unione Europea, che può tuttavia provocare gravi danni socio-economici e/o ambientali in una circoscritta area dove risulta ancora assente.
Gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e le rispettive zone protette in cui sono considerati tali, sono elencati nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 - Allegato III.
Pertanto, nelle zone protette è fatto divieto introdurre e spostare piante e prodotti vegetali di qualsiasi provenienza che possono ospitare lo specifico ON, così come evidenziato nell’allegato IX del medesimo regolamento.
PASSAPORTO ZP. Ai sensi dell’art. 80 del Reg. (UE) 2016/2031, per introdurre e spostare le piante e i prodotti vegetali banditi da determinate zone protette, è necessario che l’Operatore professionale (precedentemente autorizzato) applichi il passaporto ZP specifico per il determinato ON. La sua emissione può:
1) non richiedere particolari prescrizioni, nel qual caso l’operatore autorizzato emette il passaporto ZP solo se gli esami visivi (ed eventuali analisi di campioni) che ha effettuato sui vegetali durante il loro processo produttivo escludono la presenza degli ON elencati nell’Allegato III del Reg. (UE) 2019/2072;
2) essere subordinata a prescrizioni particolari, nel qual caso l’operatore autorizzato emette il passaporto ZP se i vegetali rispettano le prescrizioni fitosanitarie impartite dall’allegato X del Reg. (UE) 2019/2072.
Al contrario del passaporto ordinario delle piante (di seguito PP), ai sensi dell’art. 81 del Reg. (UE) 2016/2031, il passaporto ZP deve essere rilasciato e accompagnare i vegetali anche in caso di vendita diretta all’utilizzatore finale, ossia a "persona fisica o giuridica che, non agendo per fini commerciali o professionali, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale” (es. strutture ricettive, Comuni, condomini, ecc.).
Analogamente al PP, è costituito da un'etichetta ufficiale, che va apposta sulla minima unità di vendita prima del suo spostamento, ed è realizzato su qualsiasi supporto adatto alla stampa purché non deteriorabile, facilmente visibile e chiaramente leggibile; inoltre, le informazioni in esso riportate devono essere inalterabili e durature.
Infine, deve essere distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possa figurare sullo stesso imballaggio o contenitore.
I passaporti delle piante emessi dovranno essere conformi ai modelli presenti nella Parte B e nella Parte D dell’Allegato del Reg. (UE) 2017/2313. Come il PP, anche il passaporto ZP può essere integrato nell’etichetta di certificazione, qualora richiesta.
Si sottolinea che in un passaporto ZP non è consentito omettere i seguenti elementi: il nome o il codice EPPO dell’organismo nocivo a cui si riferisce il passaporto ZP e il codice di tracciabilità (di cui alla lettera C), sia esso alfanumerico o un QRcode.
Qualora si presenti la necessità di emettere un passaporto delle piante sostitutivo, la dicitura “ZP” e i nomi botanici/codici EPPO degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per la zona protetta non possono essere aggiunti, a meno che non fossero presenti sul passaporto delle piante ZP originale.
I passaporti delle piante ZP originali devono essere conservati in archivio per 3 anni, come documentazione associata al passaporto delle piante sostitutivo.
Si ricorda che il passaporto ZP originale può essere sostituito solo qualora sia necessario suddividere l’unità di vendita (ricevuta) in due o più nuove unità di vendita.
È chiaro che il nuovo passaporto ZP di sostituzione deve soddisfare tutte le condizioni richieste inizialmente per la sua emissione, ossia:
- siano conservate le caratteristiche fitosanitarie originarie del lotto;
- sia garantito che i vegetali non sono entrati in contatto con l’organismo nocivo specificato;
- sia mantenuta la tracciabilità del processo.
OBBLIGHI DELL’OPERATORE PROFESSIONALE che emette passaporto ZP. Oltre agli obblighi dell’OP che emette passaporti delle piante ordinari, è necessario sia modificata/integrata l’autorizzazione all’emissione del passaporto delle piante.
Successivamente, l’OP che intende apporre il passaporto ZP deve comunicare annualmente al SFR competente per territorio sia l’intenzione a produrre piante o vegetali da destinare a zone protette, sia l’ubicazione dei vivai e delle strutture di lavorazione ed immagazzinamento delle piante ospiti degli organismi di quarantena rilevanti per le zone protette.
La comunicazione deve pervenire prima dell’impianto delle specie ospiti e, in particolare per quegli ON che sono soggetti a prescrizioni fitosanitarie, in tempi congrui a consentire la sorveglianza ufficiale e lo svolgimento dei dovuti controlli.
Tale comunicazione deve avvenire per le vie ufficiali (via pec a serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it) comunque entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno solare.