Canapa

Oltre agli obblighi previsti dalla normativa fitosanitaria e in particolare da quanto previsto dal D.lgs. n. 19/2021 e dal D.lgs. n. 151/2000 che regolamenta la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, gli Operatori Professionali (OP) che producono e commercializzano all’ingrosso piante di Cannabis sativa devono sottostare a quanto disposto dalla Legge 2 dicembre 2016, n. 242.

Data di pubblicazione:

28/07/2025

Descrizione

La Legge 2 dicembre 2016, n. 242 promuove la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa, quale coltura in grado di  contribuire  alla  riduzione  dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del  consumo  dei  suoli  e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonche'  come coltura  da  impiegare   quale   possibile   sostituto   di   colture eccedentarie e come coltura da rotazione.

La Legge n. 242/2016 riguarda la coltura  della  canapa finalizzata:

    a) alla coltivazione e alla trasformazione;

    b)  all'incentivazione  dell'impiego  e  del  consumo  finale  di semilavorati  di  canapa  provenienti  da  filiere   prioritariamente locali;

    c)  allo  sviluppo  di   filiere   territoriali   integrate   che valorizzino i risultati della  ricerca  e  perseguano  l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;

    d)  alla  produzione  di  alimenti,  cosmetici,   materie   prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di  diversi settori;

    e) alla realizzazione di opere  di  bioingegneria,  bonifica  dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

Per sostenere e promuovere questa coltura, quindi la norma autorizza la coltivazione e la trasformazione della canapa solo al fine di ottenere:

- alimenti e cosmetici, prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;

- semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle  attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;

- materiale destinato alla pratica del sovescio;  

- materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;

- materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;

- coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;

- coltivazioni destinate al florovivaismo.

La legge n. 242 del 2016 non si applica all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.), anche in forma semilavorata, essiccata che è regolamentata dal DPR 9 ottobre 1990, n. 309 recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.

Di seguito si riassumono alcuni punti che l’operatore professionale deve attenzionare per poter produrre regolarmente la canapa per gli usi florovivaistici previsti dalla L. 242/2016 e dalla relativa circolare ministeriale del 22 maggio 2018.

Riproduzione di piante di canapa solo da seme certificato. Non è consentita la riproduzione per via agamica di materiale destinato alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da essa ottenuti. La riproduzione tramite talea è pertanto vietata.

Tracciabilità. Essendo consentita solo la riproduzione gamica, la ditta può coltivare piantine solo derivante da semente. Il vivaista deve conservare il cartellino della semente e la relativa documentazione di acquisto (es. fatture), per un periodo non inferiore a 12 mesi e, in ogni caso, per tutta la durata della permanenza della semente stessa presso l’azienda vivaistica di produzione.

Liceità della coltivazione. Le coltivazioni destinate al florovivaismo sono consentite purché il prodotto:

- derivi da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole. Le varietà registrate sono riportate nel catalogo comune europeo al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/food/plant-variety-portal/

- il contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa. Tuttavia, qualora la percentuale di THC della coltivazione dovesse raggiungere livelli compresi tra lo 0,2% e il limite massimo consentito dello 0,6%, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di legge. Inoltre, anche quando si superi la soglia dello 0,6%, pur scattando l’obbligo del sequestro e distruzione della piantagione, l’agricoltore non subisce conseguenze.

- non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 29/08/2025 00:01

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