Descrizione
E' stata segnalata per la prima volta in Italia nei primi anni '70 ed è attualmente ampiamente presente in tutto il Nord Italia.
Da più di 20 anni, la Provincia Autonoma di Trento promuove un monitoraggio territoriale (in collaborazione con FEM e il Consorzio Vini del Trentino) che consente di definire annualmente la reale frequenza e distribuzione della Flavescenza dorata e del suo vettore, la cicalina Scaphoideus titanus, e permette di orientare le relative misure fitosanitarie da adottare.
In considerazione dell' aggravamento e dei danni causati dall'organismo nocivo, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha ridefinito le misure fitosanitarie di emergenza e con D.M. 6 giugno 2023 ha abrogato il precedente decreto 31 maggio 2000 ed ha emanato la nuova Ordinanza Ministeriale del 22 giugno 2023, n. 4, “Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence doree phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana” (G.U. 12/08/2023, n. 188).
Il Servizio Fitosanitario provinciale da attuazione a livello provinciale sia alla nuova Ordinanza del Servizio Fitosanitario Centrale che al Piano Provinciale per il contrasto a Flavescenza dorata (Deliberazione della Giunta provinciale n. 1474 del 3 settembre 2021), istituendo annualmente i limiti dell’area delimitata dove è presente la malattia e le misure fitosanitarie da adottare.
In Trentino, essendo questo fitoplasma diffuso su tutto il territorio sebbene in modo puntiforme, l'area delimitata ove le misure di eradicazione sono obbligatorie è individuata su tutta l'area provinciale vitata.
Le MISURE FITOSANITARIE OBBLIGATORIE sono le seguenti:
1. Estirpazione delle piante (con capitozzatura immediata dei ceppi ed eliminazione dei ricacci fino all'eradicazione completa della pianta)
a) Estirpazione delle viti sintomatiche. Si applica a tutte le viti che presentano sintomi di fitoplasmosi (giallumi della vite) e senza necessità di ulteriori accertamenti analitici;
b) Estirpazione totale dell’unità vitata. Si attua qualora le piante sintomatiche presenti nell’unità vitata siano numericamente superiori al 20% delle piante vive presenti, ivi comprese le piante già capitozzate e/o le ceppaie ricaccianti;
c) Estirpo totale di vigneti abbandonati e di aree con viti inselvatichite. Si adotta sulle unità vitate originariamente destinate alla produzione ove non si sono effettuate operazioni agronomiche e interventi fitosanitari ordinari da almeno un’annata viticola, nonché su tutte le aree (comprese quelle non agricole) ove siano presenti viti sotto forma di ricacci striscianti e/o rampicanti.
2. Trattamenti conto l'insetto vettore, è disposto l’obbligo di eseguire almeno 1 trattamento contro il vettore in relazione al livello di severità e al rischio fitosanitario di diffusione della malattia che emerge dal monitoraggio annuale, secondo le indicazioni impartite dal Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione Edmund Mach.
3. Divieto di sovrainnesto con materiale vivaistico non certificato, su tutto il territorio provinciale è vietata la pratica del sovrainnesto delle viti con gemme che non siano state sottoposte al sistema di certificazione previsto dal D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 16, e regolarmente acquistate da operatori professionali autorizzati.
4. Disposizioni per il vivaismo viticolo, tutti i vivaisti devono sottoporre le loro produzioni a dei trattamenti contro il vettore più pesanti rispetto ai vigneti in produzione e impartiti dal SFP.
5. Disposizioni per le associazioni di produttori vitivinicoli. I Consorzi di tutela, le cantine sociali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli, sono tenuti a collaborare con il Servizio Fitosanitario Provinciale al fine di contribuire all’attuazione delle misure di eradicazione.
6. Monitoraggio rafforzato. Il Servizio Fitosanitario Provinciale, al fine di definire l’evoluzione della presenza della malattia e del suo vettore, intensifica le indagini sul territorio effettuando il monitoraggio rinforzato previsto dall’art. 6 dell’Ordinanza n. 4 del 22 giugno 2023 per il tramite della Fondazione Edmund Mach.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento n. 4769 del 12 maggio 2025 recante "Prescrizioni fitosanitarie per la lotta contro l'organismo nocivo Grapevine flavescence dorée phytoplasma associato alla Flavescenza dorata della vite nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Anno 2025."
ORDINANZA MINISTERIALE del 22/06/2023, n. 4
Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence doree phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana (G.U. 12/08/2023, n. 188).
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 del 21 settembre 2022 che stabilisce le misure per il contenimento della flavescenza dorata all’interno di determinate aree delimitate