Vivaismo viticolo

Il regime di certificazione comunitario della vite si è adeguato col tempo in funzione dei progressi tecnico scientifici e delle esigenze di mercato.

Data di pubblicazione:

28/07/2025

Descrizione

La Direttiva 68/193/CEE del Consiglio e le attuali norme comunitarie integrative, sono specifiche per il genere Vitis L. e sono finalizzate ad assicurare un livello minimo di qualità dei materiali di moltiplicazione della vite e la loro libera circolazione all’interno dell’Unione Europea.

In Italia, il settore è oggi legiferato con il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 16, e dai suoi decreti attuativi.

I materiali di  moltiplicazione della vite possono essere commercializzati solamente dopo essere state sottoposti ad una ispezione ufficiale che abbia accertato la rispondenza di detti materiali ai requisiti stabiliti di identità varietale (e clonale), di omodgeneità della produzione e di assenza o tollerata presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) che ne possano compromettere l’utilizzo.
Al fine di assicurare l’identità varietale e clonale la normativa ha stabilito l’istituzione, in ogni Paese membro, di un Registro Nazionale delle Varietà di Viti (RNVV) nel quale vengono iscritte le varietà che, in base a prove ufficialmente riconosciute, risultino distinte, stabili ed omogenee, nonché i cloni di dette varietà selezionati secondo il protocollo previsto. Le informazioni contenute nel RNVV vengono utilizzate anche per la “classificazione” di idoneità alla coltivazione delle varietà prevista dai Regolamenti comunitari dell’OCM vino.
Gli effetti dell’applicazione della direttiva sono stati senz’altro positivi sulla qualità dei materiali di moltiplicazione della vite sia per quanto riguarda l’identità varietale che per le caratteristiche fitosanitarie, in modo particolare in relazione ai virus nocivi.

Ulteriori informazioni

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Denuncia dei materiali di moltiplicazione della vite

Gli operatori professionali che intendono produrre piante di vite, o loro materiali di moltiplicazione, per la successiva commercializzazione sul territorio europeo devono presentare denuncia di produzione di tali materiali al fine di ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette ufficiali di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 16 dd 2/2/2021.

Ultimo aggiornamento: 29/08/2025 00:01

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