Denuncia dei materiali di moltiplicazione della vite

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Gli operatori professionali che intendono produrre piante di vite, o loro materiali di moltiplicazione, per la successiva commercializzazione sul territorio europeo devono presentare denuncia di produzione di tali materiali al fine di ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette ufficiali di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 16 dd 2/2/2021.

Descrizione

Il regime di certificazione comunitario della vite si è evoluto nel tempo per adeguarlo sia ai progressi tecnico scientifici che alle esigenze del mercato unico.

Alla luce delle modifiche introdotte dal Reg. (UE) 2016/2031 e dal Reg. UE 2019/2072 (e succ. mod. ed int.) per quanto concerne il controllo fitosanitario su particolari specie vegetali, è stata rivisitata anche la normativa di certificazione viticola nazionale con il D. Lgs. 2/2/2021 n. 16.

Alla luce di ciò, il vivaista che intende moltiplicare materiali di moltiplicazione della vite, oltre all’ iscrizione al RUOP presso il Servizio Fitosanitario Regionale nel cui territorio è situata la sua sede legale e l’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante, deve presentare al Servizio Fitosanitario in cui ricadono i campi di prelievo e produzione, una “denuncia annuale di produzione” al fine di ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette ufficiali per i materiali di propagazione della vite dichiarati.

I materiali di moltiplicazione viticoli possono infatti essere commercializzati solamente dopo essere state sottoposti ad una ispezione ufficiale che abbia accertato l'identità varietale e clonale, nonché l'assenza o la minima presenza di determinati organismi nocivi sia da quarantena che regolamentati non da quarantena (ORNQ).

Infine, il vivaista è tenuto al pagamento delle tariffe fissate per i controlli dovuti per il  rilascio della certificazione.

Vincoli

La domanda è accompagnata da n. 2 marche da bollo da 16.00 €.

Il Servizio fitosanitario competente rilascia l’autorizzazione al prelievo del materiale di moltiplicazione delle viti madri di categoria Certificato e Standard ritenute idonee e alla stampa delle etichette ufficiali a seguito dell’esito positivo dei controlli  ufficiali e previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle tariffe di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 16/2021.

La tariffa è calcolata in base alla resa di produzione e alle superfici controllate secondo i seguenti valori:

  Valore tariffario
Superficie campi di piante madri e portainnesto controllate (mq) 0,004648
 Euro/mq
Numero barbatelle convalidate 0,00258 Euro/nr

A chi è rivolto

Vivaisti che intendono produrre materiale di moltiplicazione della vite o piante finite da commercializzare ad operatori professionali. 

La domanda può essere presentata da vivaisti iscritti al RUOP ed autorizzati all’emissione del passaporto delle piante.

Come fare

Con l’introduzione del D.Lgs. 2/2/2021 n. 16, la presentazione della denuncia annuale di produzione è informatizzata.

E’ obbligatorio utilizzare la piattaforma nazionale Vivai Vite (https://vivaivite.regione.fvg.it/vivaivite/ ).

Il sistema gestisce tutto il procedimento amministrativo e l’accesso avviene tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). SPID permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione  con un'unica Identità Digitale utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

La denuncia di produzione per i materiali in campo è unica e deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno solare.

Casi particolari

Per i materiali in vaso possono essere presentate più denunce di produzione per stagione. Le denunce dei vasetti possono essere presentate dal 1 aprile di ogni anno solare.

Cosa serve

Documentazione da presentare

La denuncia di produzione contiene almeno le seguenti informazioni:

  • campagna vivaistica;
  • dati identificativi dell’operatore professionale (ragione sociale, codice CUAA, indirizzo della sede legale, recapito telefonico, indirizzo PEC, indirizzo mail ordinaria);
  • codice di registrazione al RUOP.

Inoltre, per ciascun rigo di denuncia sono forniti i seguenti dati:

  • dati relativi all’ubicazione dell’impianto quali: Provincia, Comune, località, coordinate GPS (formato WGS84, espresse in gradi decimali);
  • dati catastali aggiornati (foglio e mappale);
  • dati dell’impianto: superficie, anno di impianto, n. di piante;
  • categoria di materiale (Iniziale, Base, Certificato, Standard);
  • tipo di materiale (marze o portainnesto);
  • identificazione della varietà e se del caso del clone;
  • dichiarazione della eventuale sussistenza di una privativa vegetale nazionale o comunitaria;
  • eventuali annotazioni a supporto dei successivi controlli;
  • dichiarazione, per le varietà ad uva da vino o a duplice attitudine, che sono rispettati gli obblighi per la classificazione delle varietà stabiliti dalla normativa comunitaria (OCM vino).

 La denuncia è corredata almeno dai seguenti documenti:

  • documentazione attestante la categoria del materiale utilizzato per l’impianto (ad eccezione della categoria standard);
  • certificato di analisi del terreno per accertare l’assenza dei nematodi vettori di virus dannosi per la vite, in applicazione del punto 1 della sezione 3 dell’allegato II al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16;
  • planimetria dettagliata dell’impianto;
  • attestazione di pagamento delle marche da bollo dovute;
  • documentazione attestante il pagamento delle tariffe previste.

Tempi e scadenze

180 giorni

Giorni massimi di attesa

dalla presentazione della domanda

Controllo documentale, d’identità ed ispezioni ufficiali in campo/azienda comprensive di eventuali analisi di laboratorio e mirate ad accertare la conformità fitosanitaria.

Costi

marca da bollo
16,00 Euro

da applicare sulla domanda

marca da bollo
16,00 Euro

da applicare sull'autorizzazione

Documenti

Normativa di riferimento

relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE,

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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione

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Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 16:54

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