Vivaismo orticolo

Il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18, stabilisce le norme per la commercializzazione nell'UE delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di specie ortive di determinati generi e specie.

Data di pubblicazione:

28/07/2025

Descrizione

Detti generi e delle specie elencati nell'Allegato I, sezione B (sotto riportati):

  • Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L.
  • Anthriscus cerefolium L.
  • Apium graveolens L.
  • Asparagus officinalis L.
  • Beta vulgaris L.
  • Brassica oleracea L., Brassica rapa L.
  • Capsicum annuum L.
  • Cichorium endivia L., Cichorium intybus L.
  • Citrullus lanatus (Thunb.)
  • Cucumis melo L., Cucumis sativus L.
  • Cucurbita maxima Duchesne, Cucurbita pepo L.
  • Cynara cardunculus L.
  • Daucus carota L.
  • Foeniculum vulgare Mill.
  • Lactuca sativa L.
  • Petroselinum crispum (Mill.)
  • Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.
  • Pisum sativum L.
  • Raphanus sativus L.
  • Rheum rhabarbarum L.
  • Scorzonera hispanica L.
  • Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.
  • Spinacia oleracea L.
  • Valerianella locusta L.
  • Vicia faba L.
  • Zea mais L.

Ai sensi del suddetto decreto, il fornitore è un operatore professionale (OP) che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti piantine e materiali di moltiplicazione dei generi sopra indicati: riproduzione, produzione, protezione ovvero trattamento, importazione e commercializzazione.

L’OP è tenuto a garantire l’assenza di organismi da quarantena e organismi regolamentati non da quarantena (ORNQ) tramite l’ AUTO-CONTROLLO e il controllo fitosanitario ufficiale ove previsto.

Inoltre, l’OP dovrà prelevare campioni, con frequenza corrispondente al verificarsi di criticità nei cicli produttivi, per eventuali analisi da effettuare presso laboratori riconosciuti dal Servizio fitosanitario nazionale.

L’auto-controllo va eseguito almeno tramite un’ispezione visiva e ha la finalità di garantire che le piante prodotte/commercializzate, siano esenti da organismi nocivi da quarantena che interessano il genere/la specie d’interesse;

e praticamente esenti da:

  • organismi nocivi regolamentati non da quarantena entro le soglie elencate nell'Allegato II, Parte 6, riportate nel D.lgs. n. 18/2021. Altresì gli ORNQ sono elencati nel Reg. (UE) 2019/2072, Allegato IV, Parte I (ORNQ rilevanti per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, escluse le sementi);
  • tutti gli organismi nocivi diversi da quelli elencati nell'Allegato II, Parte 6 che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive.

Il fornitore deve registrare e conservare i risultati di tutte le ispezioni visive e di eventuali campionamenti effettuati nel corso degli ultimi 3 anni.

Obblighi del Fornitore (art. 17 - D.lgs. n. 18/2021). Per quanto riguarda il materiale vivaistico CAC (Conformitas Agraria Communitatis), i materiali di propagazione sono garantiti dall'azienda che li ha prodotti.

Il fornitore è soggetto ai seguenti obblighi:

a)      rendersi personalmente disponibile, o designare un’altra persona tecnicamente preparata per mantenere i contatti con il SFR;

b)      procedere ad ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dal SFR;

c)      consentire agli incaricati del SFR il libero accesso a tutti i locali dell’azienda e degli stabilimenti, per l’esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni, e per il controllo dei registri/documentazione a carattere fitosanitario;

d)      individuare e tenere sotto controllo almeno i seguenti punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualità delle piantine ortive e dei relativi materiali di moltiplicazione:

-         la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzate per iniziare il processo di produzione;

-         la semina, il trapianto, l’invasettamento ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante;

-         l’ubicazione e il numero delle piante;

-         il piano ed il metodo di coltivazione;

-         le cure colturali generali e di protezione fitosanitaria;

-         le operazioni di raccolta,  condizionamento, imballaggio, stoccaggio, trasporto;

-         l’igiene del processo;

e) mettere in atto un sistema di tracciabilità che consenta per un periodo minimo di tre anni la registrazione delle seguenti informazioni:

i) le informazioni sul controllo dei punti critici sopra citato (lettera d);

ii) le provenienze delle piante o di altri materiali acquistati;

iii) tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese per prevenirli e contrastarli ivi compresi trattamenti chimici;         

iv) eventuali campionamenti e relativi risultati;  

v) altri dati la cui registrazione sia prescritta dal SFR competente;

g)   garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili

      separatamente;

h)   dare attuazione a tutte le misure prescritte dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Le informazioni relative alla tracciabilità devono essere aggiornate almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali. Per i materiali ceduti ad altre categorie è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione.

Condizioni generali per la commercializzazione. I materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto da fornitori riconosciuti e se:

  1. sono esenti dagli organismi nocivi riportati nell'allegato II, parte 6 del D.lgs. n. 18/2021;
  2. sono accompagnati da un documento di commercializzazione, rilasciato dal fornitore che contenga le informazioni previste nell'allegato IV, del D.lgs. n. 18/2021;
  3. fanno riferimento alla denominazione di una varietà ufficialmente iscritta appartenente ai generi ed alle specie di cui all'allegato I sezione B, oppure ad una varietà ufficialmente iscritta in almeno uno Stato membro, se appartenente a generi o specie diversi da quelli di cui all'allegato I, sezione B.

Nel caso di fornitura al dettaglio ad un consumatore finale non professionista, in alternativa al documento di commercializzazione i materiali devono essere corredati almeno dalle seguenti indicazioni:

  1. denominazione dell'azienda fornitrice;
  2. denominazione botanica;
  3. varietà.

Infine, il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego come piantina ortiva o come materiale di moltiplicazione e deve essere garantito un adeguato equilibrio tra le radici, gli steli e le foglie.

Sementi di ortaggi. Il fornitore che tratta specie ortive, deve tener presente che anche le sementi di alcune specie sono soggette a un complesso sistema di sorveglianza fitosanitaria. Infatti, la movimentazione di certe specie di semi deve essere accompagnata dal passaporto delle piante attestante l’idoneità alla circolazione e l’assenza di agenti infettivi. Ciò è fondamentale per evitare la diffusione di malattie e parassiti nelle aree agricole e forestali. L’elenco aggiornato delle sementi da passaportare è consultabile nell’Allegato XIII del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 (versione consolidata) ed è di seguito riportato:

  •  Allium L., Allium cepa L., Allium porrum L.
  • Brassica napus L., Brassica rapa L.
  • Capsicum annuum L.
  • Glycine max (L.) Merrill
  • Helianthus annuus L.
  • Linum usitatissimum L.
  • Medicago sativa L.
  • Oryza sativa L.
  • Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.
  • Pisum sativum L.
  • Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.), Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley
  • Sinapis alba L.
  • Solanum lycopersicum L., Solanum tuberosum L.
  • Vicia faba L.

Si ricorda che gli ORNQ relativi alle sementi sono indicati nel Reg. (UE) 2019/2072, Allegato IV, Parte F (ORNQ rilevanti per le sementi di ortaggi).

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 26/09/2025 18:14

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