Materiale sperimentale

Conformemente al regolamento (UE) 2016/2031 gli Stati dell'Unione Europea possono autorizzare su richiesta e temporaneamente l'introduzione, lo spostamento e la detenzione e moltiplicazione nel loro territorio di organismi nocivi da quarantena o di organismi nocivi soggetti a determinate misure per cui ne sarebbe normalmente vietata l'importazione e lo spostamento nell'Unione purchè siano impiegati per fini inerenti prove ufficiali, scientifiche o educative, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi. Analogamente , gli Stati membri possono anche autorizzare temporaneamente l'introduzione e lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati sempre per i sopra citati fini.

Data di pubblicazione:

28/07/2025

Descrizione

Al fine di assicurare che il rischio fitosanitario connesso alle attività specificate sia eliminato o ridotto a un livello accettabile, l'autorizzazione all'introduzione e allo spostamento nell'Unione di qualsiasi materiale vietato deve essere soggetta a determinate condizioni che garantiscano la presentazione di una domanda di autorizzazione completa e adeguata, la valutazione della natura e degli obiettivi delle attività specificate, la conferma che le attività specificate sono svolte in stazioni di quarantena o strutture di confinamento e la distruzione e rimozione sicura del materiale contaminato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO. La modalità e il modello con cui presentare la richiesta al Servizio Fitosanitario competente per territorio è specificata nel Regolamento delegato (UE) 2019/829 del 14 marzo 2019.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 30/09/2025 18:08

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