Vivaismo frutticolo

Il D.lgs. n. 18 dd. 2/2/2021 detta le norme per la produzione, la certificazione, la commercializzazione nell’Unione europea delle piante finite e dei materiali di moltiplicazione di determinate specie.

Data di pubblicazione:

28/07/2025

Descrizione

Le specie frutticole soggette a detto regime di certificazione sono:

  • Castanea sativa Mill.
  • Citrus L.
  • Corylus avellana L.
  • Cydonia oblonga Mill.
  • Ficus carica L.
  • Fortunella Swingle
  • Fragaria L.
  • Juglans regia L. 
  • Malus Mill.
  • Olea europaea L.
  • Pistacia vera L.
  • Poncirus Raf.
  • Prunus amygdalus Batsch, Prunus armeniaca L. Prunus avium L., Prunus cerasus L. , Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley
  • Pyrus L.
  • Ribes L.
  • Rubus L.
  • Vaccinium L. 

Il fornitore è un operatore professionale (OP) che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto dei sopracitati generi e specie: riproduzione, produzione, protezione ovvero trattamento, importazione e commercializzazione.

L’OP è tenuto a garantire l’assenza di organismi da quarantena e organismi regolamentati non da quarantena (ORNQ) tramite l’ AUTO-CONTROLLO e il controllo fitosanitario ufficiale ove previsto.

Inoltre, l’OP dovrà prelevare campioni, con frequenza corrispondente al verificarsi di criticità nei cicli produttivi, per eventuali analisi da effettuare presso laboratori riconosciuti dal Servizio fitosanitario nazionale.

L’auto-controllo verifica che le piante prodotte/commercializzate siano esenti da:

  • Organismi nocivi da quarantena che interessano il genere/la specie d’interesse;
  • Organismi nocivi regolamentati non da quarantena che interessano il genere/specie d’interesse riportati nel D.lgs. n. 18/2021, all.to 2, parti 1, 2 e 3.

Il fornitore deve registrare e conservare i risultati di tutte le ispezioni visive e di eventuali campionamenti effettuati nel corso degli ultimi 3 anni.

OBBLIGHI DEL FORNITORE. Per quanto riguarda il materiale vivaistico CAC (Conformitas Agraria Communitatis), i materiali di propagazione sono garantiti dall'azienda che li ha prodotti.

Il fornitore è soggetto ai seguenti obblighi:

  1. rendersi personalmente disponibile, o designare un’altra persona tecnicamente preparata per mantenere i contatti con il SFR;
  2. procedere ad ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dal SFR;
  3. consentire agli incaricati del SFR il libero accesso a tutti i locali dell’azienda e degli stabilimenti, per l’esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni, e per il controllo dei registri/documentazione a carattere fitosanitario;
  4. individuare e tenere sotto controllo almeno i seguenti punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualità delle piantine di piante ortive e dei relativi materiali di moltiplicazione: la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione; la semina, il trapianto, l’invasettamento ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante; l’ubicazione e il numero delle piante; il piano ed il metodo di coltivazione; le cure colturali generali e di protezione fitosanitaria;  le operazioni di raccolta,  condizionamento, imballaggio, stoccaggio, trasporto; l’igiene del processo;
  5. mettere in atto un sistema ditracciabilità che consenta per un periodo minimo di tre anni la registrazione delle seguenti informazioni: le informazioni sul controllo dei punti critici sopra citato (lettera d); le provenienze delle piante o di altri materiali acquistati; tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese per prevenirli e contrastarli ivi compresi trattamenti chimici; eventuali campionamenti e relativi risultati;  altri dati la cui registrazione sia prescritta dal SFR competente;
  6. garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabilI separatamente;
  7. dare attuazione a tutte le misure prescritte dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Le informazioni relative alla tracciabilità devono essere aggiornate almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali. Per i materiali ceduti ad altre categorie è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione.

 

Documento del fornitore per i materiali CAC (art. 61 del D.lgs. n. 18 dd. 2/2/2021). L’OP, sotto la propria responsabilità, garantisce che i suddetti materiali siano privi sia di organismi nocivi da quarantena e organismi nocivi regolamentati non da quarantena per l’UE, e che corrispondono ai requisiti varietali e fitosanitari indicati negli artt. 49 e 50 del D.lgs. 18/2021. Questa garanzia è attestata da due documenti che accompagnano il materiale: il passaporto delle piante e il documento del fornitore (integrabili in un’unica etichetta).

I materiali CAC sono pertanto commercializzati corredati di un documento chiamato “documento del fornitore” di cui il fornitore è responsabile.

Il documento del fornitore integrato al passaporto delle piante è di colore giallo ed è stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell’Unione, è chiaramente visibile e leggibile.

Il SFR competente resta a disposizione degli utenti per verificare la corretta predisposizione della documentazione relativa a passaporti ed etichette.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 26/09/2025 18:14

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