Gli Enti inseriti nell’apposito elenco provinciale dei soggetti che erogano servizi fruibili mediante Buoni di Servizio devono seguire i Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2066 di data 13 dicembre 2024, modificata con la deliberazione n. 310 di data 28 febbraio 2025, con la deliberazione n. 2110 del 19 dicembre 2025, con la deliberazione n. 487 di data 10 aprile 2026 e da ultimo modificata con deliberazione n. 1290 del 28 agosto 2026.
I Buoni di Servizio per la conciliazione tra impegno lavorativo e cura in ambito familiare consentono alle famiglie in possesso dei requisiti previsti di abbattere i costi per servizi di educazione, custodia e cura di minori fino a 14 anni (o 18 non compiuti nel caso di minori con disabilità, disturbi dell’apprendimento o situazioni di particolare disagio attestati dal personale di competenza) complementari rispetto ai servizi pubblici erogati allo stesso titolo sul territorio provinciale, a fronte di un contributo finanziario personale pari ad almeno il 2% o il 5% (in relazione all'età del minore) del costo del servizio ammissibile a finanziamento.
Nota bene: Dal 23 dicembre 2024 è aperta la procedura per presentare domanda di inserimento nell'Elenco dei Soggetti abilitati all’erogazione dei servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio per il triennio 2025-2027. La possibilità di inserimento nell'Elenco sarà attiva fino al 30 settembre 2027.
I Buoni di Servizio sono finanziati con le risorse del Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, con il cofinanziamento dell'Unione Europea – Fondo sociale europeo plus (40%), dello Stato italiano (42%) e della Provincia autonoma di Trento (18%). Vista la rilevanza di tale dispositivo, i Buoni di Servizio sono stati individuati nel Programma quali Operazioni di importanza strategica.
I Buoni di Servizio devono essere attivati entro 180 giorni dalla loro emissione e il servizio deve concludersi entro 12 mesi dall’attivazione.
La rendicontazione delle attività dovrà essere depositata entro 180 giorni dalla chiusura dei servizi di conciliazione erogati riferiti a ciascun Buono.
La Struttura Multifunzionale Ad Personam entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione confermerà il Prospetto dei Costi richiesti per il servizio erogato oppure segnalerà le eventuali non corrispondenze; solo in seguito il Soggetto Erogatore potrà presentare all’Amministrazione provinciale fattura o nota spese fiscalmente valida a saldo.
Gli Enti erogatori di servizi educativi di cura e custodia a favore di minori acquisibili mediante i Buoni di servizio, sono tenuti a rispettare alcuni obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione, riepilogati alla pagina "Obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione vigenti per il periodo 2025-2027", con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il contributo dell’UE.