I Buoni di Servizio, inclusi i Buoni di Servizio Aziendali, sono titoli di spesa rilasciati a singoli destinatari per favorire la conciliazione tra tempi di cura familiare e tempi di lavoro (o di formazione/riqualificazione finalizzata alla ricerca attiva del lavoro).
Intendono promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e assicurano inoltre un sostegno specifico per le famiglie a basso reddito o in condizione di particolare fragilità.
I Buoni coprono una parte dei costi di accesso a servizi educativi di cura e custodia per figli minori o minori in affido con età da 3 mesi fino a 14 anni (o 18 anni non compiuti nel caso di minori con disabilità - certificati ex L. n. 104/92 o difficoltà di apprendimento o situazione di particolare disagio attestate da personale di competenza).
Tali servizi devono essere erogati da Soggetti inseriti in un apposito elenco.
SERVIZI ACQUISIBILI
A) Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 3 mesi – 3 anni (servizi per la prima infanzia) [link approfondimento];
A1) Servizi di assistenza materna (babysitter) a favore di minori con età 3 mesi – 36 mesi;
A2) Servizi nell’ambito degli Asili Nido Aziendali;
B) Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 3 anni – 6 anni;
C) Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 6 anni – 14 anni (18 non compiuti nel caso di minori con disabilità, difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) [link approfondimento].
La quantificazione dei servizi di conciliazione è legata al monte ore lavorativo del/la richiedente nel periodo interessato, maggiorato fino al 10% dello stesso su richiesta del/la richiedente, e copre una parte dei costi dei servizi richiesti purché regolarmente sul posto di lavoro oppure in aula/tirocinio per la frequenza di percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva del lavoro. In ogni caso il massimale settimanale riconoscibile è pari a 44 ore comprensive dell’eventuale maggiorazione del 10%.
I Buoni di Servizio sono finanziati con le risorse del Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, con il cofinanziamento dell'Unione Europea – Fondo sociale europeo plus (40%), dello Stato italiano (42%) e della Provincia autonoma di Trento (18%). Vista la rilevanza di tale dispositivo, i Buoni di servizio sono stati individuati nel Programma quale Operazione di importanza strategica.
Ogni Buono di Servizio può contemplare un valore nominale compreso tra un massimo di 1.500 euro ed un minimo di 900 euro. Nell’arco di ogni anno solare i soggetti richiedenti possono acquisire un numero massimo di 12 Buoni. Ai fini del dimensionamento del montante massimo assegnabile ad ogni richiedente di Buono di Servizio, si terrà in considerazione il numero di settimane di servizio erogabili nell’anno solare in relazione al periodo di presentazione della domanda di assegnazione di Buono di Servizio e dei relativi “Progetti di erogazione del servizio” (P.E.S.) allegati alla stessa.
Tutti i servizi devono essere erogati in modo complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali operanti allo stesso titolo sul territorio provinciale, vale a dire al di fuori delle fasce orarie (incluso il prolungamento d’orario - in termini di anticipo o posticipo - se ordinariamente previsto) e/o dei giorni garantiti dai calendari annuali dei nidi di infanzia, delle scuole dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche pubbliche o convenzionate presenti sul territorio provinciale, fatte salve specifiche e comprovate situazioni.
Si può presentare una sola domanda di Buono a valere sullo stesso mese di assegnazione. I P.E.S. per tutti i servizi di interesse, anche per minori diversi, vanno confermati online in un'unica richiesta di Buono di Servizio.
Sono coperti dal Buono di Servizio solo i servizi resi successivamente all'attribuzione del Buono mediante graduatoria e all'attivazione dello stesso da parte del Soggetto Erogatore. Il Buono di Servizio non ha valore retroattivo rispetto alla data di emissione. Non è possibile attivare un nuovo Buono se non si è utilizzato quello precedentemente concesso per almeno il 70% del suo valore.