Buoni di Servizio per la conciliazione tra famiglia e lavoro - periodo 2025-2027

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Buoni per accedere a servizi educativi di cura e custodia di minori con età fino a 14 anni (o 18 anni non compiuti nel caso di minori con disabilità o altre situazioni di disagio).

Maestra e bambini in aula
© vgajic per Canva Pro -

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Modifica indicatore I.C.E.F. - L’utenza potenziale per poter presentare domanda di assegnazione di Buono di Servizio deve trovarsi in condizione economica al di sotto della soglia limite, stabilita sulla base dell’indicatore I.C.E.F., pari o inferiore allo 0,50 (e non più 0,40). Maggiori informazioni sono riportate nella sezione A chi è rivolto.

Descrizione

I Buoni di Servizio, inclusi i Buoni di Servizio Aziendali, sono titoli di spesa rilasciati a singoli destinatari per favorire la conciliazione tra tempi di cura familiare e tempi di lavoro (o di formazione/riqualificazione finalizzata alla ricerca attiva del lavoro).

Intendono promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e assicurano inoltre un sostegno specifico per le famiglie a basso reddito o in condizione di particolare fragilità.

I Buoni coprono una parte dei costi di accesso a servizi educativi di cura e custodia per figli minori o minori in affido con età da 3 mesi fino a 14 anni (o 18 anni non compiuti nel caso di minori con disabilità - certificati ex L. n. 104/92 o difficoltà di apprendimento o situazione di particolare disagio attestate da personale di competenza).

Tali servizi devono essere erogati da Soggetti inseriti in un apposito elenco.

SERVIZI ACQUISIBILI

 A) Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 3 mesi – 3 anni (servizi per la prima infanzia) [link approfondimento];

   A1) Servizi di assistenza materna (babysitter) a favore di minori con età 3 mesi – 36 mesi;

   A2) Servizi nell’ambito degli Asili Nido Aziendali;

B) Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 3 anni – 6 anni;

C) Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 6 anni – 14 anni (18 non compiuti nel caso di minori con disabilità, difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) [link approfondimento].

La quantificazione dei servizi di conciliazione è legata al monte ore lavorativo del/la richiedente nel periodo interessato, maggiorato fino al 10% dello stesso su richiesta del/la richiedente, e copre una parte dei costi dei servizi richiesti purché regolarmente sul posto di lavoro oppure in aula/tirocinio per la frequenza di percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva del lavoro. In ogni caso il massimale settimanale riconoscibile è pari a 44 ore comprensive dell’eventuale maggiorazione del 10%.

I Buoni di Servizio sono finanziati con le risorse del Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, con il cofinanziamento dell'Unione Europea – Fondo sociale europeo plus (40%), dello Stato italiano (42%) e della Provincia autonoma di Trento (18%). Vista la rilevanza di tale dispositivo, i Buoni di servizio sono stati individuati nel Programma quale Operazione di importanza strategica.

Vincoli

Ogni Buono di Servizio può contemplare un valore nominale compreso tra un massimo di 1.500 euro ed un minimo di 900 euro. Nell’arco di ogni anno solare i soggetti richiedenti possono acquisire un numero massimo di 12 Buoni. Ai fini del dimensionamento del montante massimo assegnabile ad ogni richiedente di Buono di Servizio, si terrà in considerazione il numero di settimane di servizio erogabili nell’anno solare in relazione al periodo di presentazione della domanda di assegnazione di Buono di Servizio e dei relativi “Progetti di erogazione del servizio” (P.E.S.) allegati alla stessa.

Tutti i servizi devono essere erogati in modo complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali operanti allo stesso titolo sul territorio provinciale, vale a dire al di fuori delle fasce orarie (incluso il prolungamento d’orario - in termini di anticipo o posticipo - se ordinariamente previsto) e/o dei giorni garantiti dai calendari annuali dei nidi di infanzia, delle scuole dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche pubbliche o convenzionate presenti sul territorio provinciale, fatte salve specifiche e comprovate situazioni.

Si può presentare una sola domanda di Buono a valere sullo stesso mese di assegnazione. I P.E.S. per tutti i servizi di interesse, anche per minori diversi, vanno confermati online in un'unica richiesta di Buono di Servizio. 

Sono coperti dal Buono di Servizio solo i servizi resi successivamente all'attribuzione del Buono mediante graduatoria e all'attivazione dello stesso da parte del Soggetto Erogatore. Il Buono di Servizio non ha valore retroattivo rispetto alla data di emissione. Non è possibile attivare un nuovo Buono se non si è utilizzato quello precedentemente concesso per almeno il 70% del suo valore.

A chi è rivolto

I Buoni di Servizio possono essere richiesti dalle lavoratrici, oppure nel caso di nuclei monoparentali dai lavoratori:

  • con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme “atipiche” previste ex lege) o che prestano attività professionale/imprenditoriale in forma autonoma;
  • in fase di inizio o ripresa di un’attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme “atipiche” previste ex lege) o di un’attività professionale/imprenditoriale in forma autonoma (in tal caso la fruizione del buono può decorrere solo dopo l’inizio dell’attività lavorativa);
  • sospese/i dal lavoro per cassa integrazione guadagni ordinaria (esclusa quella per evento meteorologico), straordinaria (anche per contratto di solidarietà) o in deroga inseriti in percorsi di formazione/riqualificazione promossi o riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento e finalizzati alla ricerca attiva del lavoro;
  • disoccupate/i, inserite/i in percorsi di formazione/riqualificazione promossi o riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento e finalizzati alla ricerca attiva del lavoro.

Buoni di servizio aziendali possono essere richiesti dalle lavoratrici, oppure nel caso di nuclei monoparentali i lavoratori:

  • con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme “atipiche” previste ex lege) o che prestino attività professionale/imprenditoriale all’interno dell’Azienda o del gruppo di Aziende promotrici dell’Asilo Nido Aziendale;
  • in fase di assunzione con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme “atipiche” previste ex lege). In ogni caso la fruizione del Buono può decorrere solo dopo l’inizio dell’attività lavorativa nell’Azienda o del gruppo di Aziende promotrici dell’Asilo Nido Aziendale;
  • in fase di rientro nell’attività lavorativa nell’Azienda o del gruppo di Aziende promotrici dell’Asilo Nido Aziendale con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme “atipiche” previste ex lege) dopo un congedo per maternità o dopo periodi di non lavoro connessi ad attività di cura in ambito familiare. In ogni caso la fruizione del Buono può decorrere solo dopo la ripresa dell’attività lavorativa.

Tutti i destinatari devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

  1. residenza in un Comune della provincia di Trento oppure domicilio per l’attività lavorativa;
  2. presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più figli minori su cui si esercita la responsabilità genitoriale o minori in affidamento familiare con età fino a 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori con disabilità - certificati ex lege n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza);
  3. condizione economica al di sotto della soglia prevista, stabilita sulla base dell’indicatore I.C.E.F. (Indicatore della Condizione Economica Familiare) specifico per Buoni di Servizio e in corso di validità;
  4. conformità a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i. per i servizi richiesti per minori con età compresa tra i 3 mesi e i 6 anni (ivi compresi i servizi conciliativi erogati presso gli Asili Nido Aziendali acquisiti mediante i Buoni di servizio);
  5. non beneficiare di altre sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo da altri Enti pubblici;
  6. qualora il nucleo della lavoratrice richiedente sia biparentale, ossia risulti nel nucleo, oltre alla richiedente, anche il genitore di almeno uno dei minori per cui si richiede il Buono di Servizio, costui deve essere occupato o disoccupato inserito in un percorso di formazione/riqualificazione finalizzato alla ricerca attiva di occupazione.

Per maggiori informazioni e altri requisiti specifici consultare i Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio - Versione 2.

Novità - Modifica dello Strumento Buoni di Servizio

Con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 310 di data 28 febbraio 2025 sono stati modificati i “Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio - periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2027” nell’ambito del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027, dando la possibilità di accedere ai Buoni di servizio per l'acquisto di servizi per la conciliazione tra famiglia e lavoro ai nuclei familiari con un indicatore della condizione economica familiare (I.C.E.F.) non superiore a 0,50 anziché a 0,40 come già previsto dalla deliberazione n. 2066 del 13.12.2024.
La modifica introdotta permette quindi di aggiornare gli importi assegnati ai singoli Buoni di Servizio per richiedenti con I.C.E.F. compreso tra 0 e 0,50, aumentandone l’importo a partire dal 10 marzo 2025 e includendo nello strumento Buoni di Servizio tutti i potenziali richiedenti con indicatore I.C.E.F. fino a 0,50.
L’utenza interessata all’assegnazione di Buono di Servizio che non avesse già presentato domanda:

  • se non è ancora in possesso di indicatore I.C.E.F. può rivolgersi ad un CAF accreditato che provvederà al calcolo dell’indicatore con i nuovi massimali;
  • se già in possesso di indicatore I.C.E.F. redditi/patrimonio Anno 2023 in corso di validità può ricalcolare il valore del Buono di Servizio attraverso l’utilizzo del simulatore di calcolo messo a disposizione dall’Amministrazione SENZA L’OBBLIGO di recarsi presso un CAF per il ricalcolo o la stampa del modello.

Anche l’utenza che prima del 10 marzo 2025 fosse in possesso di un indicatore I.C.E.F. redditi/patrimonio Anno 2023, in corso di validità, riportante valore oltre lo 0,40 potrà, utilizzando il simulatore di calcolo, calcolare in autonomia il valore massimo assegnabile per ogni Buono di Servizio.
Pertanto l’utenza se già in possesso di indicatore I.C.E.F. redditi/patrimonio Anno 2023 in corso di validità potrà, dopo aver calcolato utilizzando il simulatore di calcolo, procedere alla compilazione online della domanda di assegnazione di Buono di Servizio redatta avvalendosi obbligatoriamente del sistema informatico messo a disposizione online dalla Provincia e accessibile tramite l’autenticazione con il sistema di identità digitale SPID SENZA L’OBBLIGO di recarsi presso un CAF per il ricalcolo o la stampa del nuovo modello.

Come fare

  1. Si richiede a un CAAF o a uno sportello provinciale per l'assistenza e l'informazione al pubblico di elaborare la Domanda ICEF per Buoni di servizio, per verificare l'idoneità del proprio nucleo familiare a presentare richiesta e conoscere il massimale finanziabile con un singolo Buono di Servizio.
  2. Si scelgono le attività di interesse per i propri figli o minori in affido tra quelle proposte dai Soggetti Erogatori inseriti nell’apposito elenco e si concordano con essi uno o più Progetti di Erogazione del servizio (P.E.S.), che definiscono i servizi prenotati, i costi complessivi, la quota ammessa al finanziamento del Buono di Servizio e la quota residua che la famiglia deve versare al Soggetto Erogatore. I P.E.S. sono redatti in forma digitale.
  3. Quando si hanno i P.E.S. per tutti i servizi di interesse per tutti i minori coinvolti, si richiede il Buono di Servizio secondo le seguenti modalità:
  • compilazione online della domanda di assegnazione di Buono di Servizio redatta avvalendosi obbligatoriamente del sistema informatico messo a disposizione online dalla Provincia e accessibile tramite l’autenticazione con il sistema di identità digitale SPID
  • sottoscrizione online della domanda generata dal sistema informatico con firma OTP (one time password) tramite codice univoco inviato all’utente sul suo dispositivo di telefonia mobile;
  • invio online della domanda alla Provincia completa di tutti gli allegati previsti, tramite conferma nel sistema informatico online e caricamento nel sistema degli allegati.

 Guida alla procedura informatica per la redazione della domanda di un Buono di Servizio

Tempi e scadenze

E’ possibile presentare domanda di Buono di Servizio in qualsiasi momento dell’anno. Al fine dell’inserimento nella graduatoria mensile, le domande di Buono di Servizio dovranno essere inviate dall’Area riservata dedicata entro il 26esimo giorno del mese. Le richieste rimaste inevase verranno valutate nella graduatoria di prima adozione successiva.

40 giorni

Giorni massimi di attesa

a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine mensile per la presentazione delle domande. Le graduatorie di assegnazione sono approvate, fermo restando le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione provinciale, nel corso del mese successivo rispetto a quello di presentazione della richiesta di Buono di Servizio.L’esito delle domande presentate verrà comunicato attraverso il portale online dedicato, previo invio al/la richiedente di una mail generata automaticamente dal sistema informatico di gestione; sarà possibile verificarlo anche presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam.

OBBLIGHI DI UTILIZZO DEL BUONO DI SERVIZIO 

  1. RITIRO DEL REGISTRO PRESENZE: il titolare del Buono di Servizio, oppure il Soggetto Erogatore o un altro soggetto delegato, devono provvedere al ritiro presso la Struttura Ad Personam del Registro Presenze per gli eventuali fuori linea del sistema informatico di gestione che impediscono l’utilizzo del Registro elettronico
  2. ATTIVAZIONE DEL BUONO: il titolare deve richiedere al Soggetto Erogatore di attivare il Buono, ossia iniziare ad usufruire dei servizi previsti dallo stesso, entro 180 giorni dalla data di emissione. La durata del servizio non può superare i dodici mesi dalla data di attivazione. In caso di non utilizzo o di utilizzo parziale entro il termine di validità il Buono di Servizio diventa inutilizzabile.
  3. UTILIZZO DEL BUONO: la/il titolare deve utilizzare il Buono presso il Soggetto Erogatore e secondo le modalità specificate nel “Progetto di Erogazione del Servizio” (P.E.S.) presentato all’atto della richiesta del Buono.
  4. Durante l’erogazione del servizio, è necessario compilare il “Registro Presenze” come di seguito indicato:
  • a) per la fascia A) e B) sottoscrizione giornaliera sul registro elettronico mediante sottoscrizione grafometrica oppure, in caso di eventuali fuori linea, sottoscrizione autografa sul registro cartaceo da parte del titolare del Buono o dell’altro genitore/soggetto affidatario del minore/i fruitore/i del servizio o del fratello/la sorella maggiorenne del minore/i fruitore/i del servizio o altro maggiorenne delegato dal titolare del Buono. Il registro deve essere firmato ogni giorno in cui si svolge il servizio al momento del ritiro del minore dopo la conclusione del servizio, inserendo e/o verificando la corretta apposizione della data, nonché dell’orario di arrivo e di ritiro del minore, in modo da attestare l’avvenuta prestazione da parte del Soggetto Erogatore. L’operatore del Soggetto Erogatore dovrà a sua volta apporre la firma nell’apposito campo. Qualora il titolare, o i soggetti sopra indicati, non adempia a tale onere, l’intero costo del servizio erogato ma non sottoscritto è a completo carico del titolare del Buono.
  • b) per la fascia C) conferma entro sette giorni dalla fine di ogni settimana di servizio (intesa da lunedì a domenica), da parte del solo titolare del Buono, delle presenze riportate nel registro elettronico dal Soggetto Erogatore tramite l’accesso alla propria area personale nel sistema informatico, verificando la correttezza dei dati inseriti. Qualora il titolare non adempia a tale onere, l’intero costo del servizio erogato ma non confermato è a suo completo carico.
  • Nel caso di servizi residenziali (cioè con pernottamenti a favore dei minori fruitori), per la fascia A) e B) il titolare del Buono (o uno dei soggetti sopra indicati), è tenuto a firmare con firma grafometrica il registro elettronico il giorno di avvio del servizio e quello di termine entro trenta minuti dalla conclusione del servizio; per la fascia C) i servizi erogati devono invece essere confermati dal solo titolare del Buono.

5. Al termine del servizio il titolare del Buono di Servizio è tenuto obbligatoriamente a compilare online tramite il sistema informatico una dichiarazione relativa ai servizi di conciliazione ottenuti dal Soggetto Erogatore, pena l’esclusione da qualsiasi futura graduatoria di attribuzione di Buoni nella programmazione 2021-2027. Da detta dichiarazione deve emergere che i servizi di conciliazione da rendicontare all’Amministrazione provinciale sono ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio. Le eventuali ore di servizio fruite durante i giorni/orari in cui era prevista la copertura del Buono di servizio ma in cui ci si sia trovati in situazioni non ammissibili alla copertura dello stesso devono essere segnalate sul registro in modo che siano escluse dalla rendicontazione all’Amministrazione provinciale. I servizi nelle date o nelle ore non rendicontabili resteranno a completo carico del titolare del Buono.

Costi

È previsto obbligatoriamente a carico del/la titolare del Buono di servizio un contributo finanziario in funzione dell’età del minore, che risulta pari ad almeno:

  • il 2% della quota totale del servizio ammessa a favore di minori fino ai 6 anni (fascia A, A1, A2, e B)
  • il 5% della quota totale del servizio ammessa a favore di minori dai 6 anni in su (fascia C).

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Domanda Buoni di servizio

Autenticazione

SPID Livello 2

Documenti

Normativa di riferimento

Modifica dell'Avviso relativo alla concessione di Buoni di servizio per la conciliazione tra famiglia e lavoro/ricerca attiva del lavoro - periodo 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2027 nell'ambito del Programma Fondo sociale europeo plus 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, approvato con la determinazione del dirigente dell'UMSe Europa n. 14511 del 20 dicembre 2024, a seguito di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 310 del 28 febbraio 2025

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Modifica della deliberazione n. 2066 del 13 dicembre 2024 avente ad oggetto 'Approvazione dei 'Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio - periodo 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2027' nell'ambito del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento'. Approvazione delle modifiche e sostituzione dell'Allegato A) della deliberazione.

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Approvazione dell''Avviso relativo alla concessione di Buoni di servizio per la conciliazione tra famiglia e lavoro/ricerca attiva del lavoro - periodo 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2027' nell'ambito del Programma Fondo sociale europeo plus 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, nonché della modulistica per la presentazione della domanda e per la redazione del Progetto di erogazione del servizio (P.E.S), in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2066 del 13 dicembre 2024.

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Approvazione dei 'Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio - periodo 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2027' nell'ambito del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento.

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Documenti di supporto

Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio - periodo 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2027 - Versione 2 (modificati con delibera n. 310 di data 28 febbraio 2025).

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Disposizioni vaccini

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Si può richiedere il Buono di Servizio di fascia A e A1 (età 3 mesi – 3 anni) solo se i bambini fruitori
dei servizi sono residenti in un Comune privo di nido d’infanzia comunale – intercomunale - in
convenzione a titolo oneroso per il Comune.
Per maggiori informazioni leggere il documento allegato.

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In caso di servizi a favore di minori con disabilità, difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza con età superiore ai 14 anni o per i quali si richiede un costo maggiorato rispetto alla quota oraria massima riconoscibile per la fascia di età di appartenenza, verificare la validità della certificazione che dovrà essere allegata alla domanda di Buono di Servizio.
Per maggiori informazioni leggere il documento allegato.

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Guide informatiche utili alla gestione informatica dei Buoni di servizio.

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Simulatore indicatore I.C.E.F. redditi/patrimonio Anno 2023 utile ai fini del calcolo - in autonomia - del valore massimo assegnabile per ogni Buono di Servizio.

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