Descrizione
Prima dell’avvio del servizio finanziato mediante il Buono il Soggetto Erogatore deve:
- stipulare formalmente il contratto con l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (non sarà riconosciuto alcun servizio precedente alla stipulazione contrattuale);
- stipulare per tutti i minori beneficiari dei servizi erogati (anche coloro che non beneficiano dei Buoni di Servizio) idonee polizze assicurative, nel rispetto dei massimali previsti dai Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio - periodo 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2027 e collegarle telematicamente ai Buoni;
- ritirare presso la Struttura Multifunzionale Ad Personam il Registro presenze cartaceo per eventuali fuori linea del sistema informatico di gestione che impediscono l’utilizzo del Registro elettronico (per appuntamenti contattare il Numero verde 800 163870);
- inserire nel sistema informatico la comunicazione di “Inizio Attività” entro 180 giorni dall’emissione del Buono, inserendo le polizze assicurative e effettuando il collegamento telematico del Registro Presenze. Per le modalità si può consultare il relativo Manuale attivazione e pagamento;
- verificare, per i minori in età 3 mesi – 6 anni, l’ottemperanza all’obbligo vaccinale disposto dal Decreto Legge n. 73/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 119/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e a quanto disposto dalle Deliberazioni della Giunta provinciale n. 1021/2017 e n. 1462/2017 e s.m.i..
Per avere informazioni sull'iter completo da seguire per l'"Erogazione di servizi fruibili mediante Buoni di Servizio" si invita a consultare le seguenti pagine:
- Erogazione di servizi fruibili mediante Buoni di Servizio - periodo 2022-2024
- Erogazione di servizi fruibili mediante Buoni di Servizio – periodo 2025-2027
Vincoli
Durante l’erogazione del servizio, è necessario compilare il “Registro Presenze” come di seguito indicato:
- Per i servizi di fascia A) e B), è previsto l’utilizzo del registro elettronico con firma grafometrica. Tale registro deve essere compilato quotidianamente in due momenti: il primo alla presa in carico del minore (inserendo data e orario di presa in carico), il secondo al termine del servizio all’uscita del minore (inserendo orario di uscita e firma grafometrica dell’operatore e del genitore/accompagnatore del minore). Tali operazioni dovranno avvenire entro trenta minuti dagli orari di presa in carico e uscita, pena il mancato riconoscimento del servizio. I soggetti che possono validamente firmare il registro sono: il titolare del Buono, l’altro genitore/soggetto affidatario del minore fruitore del servizio, il fratello/la sorella maggiorenne del minore fruitore del servizio o altra persona maggiorenne purché preventivamente delegata dal titolare del Buono con copia del documento di identità del delegato.
- Per servizi di fascia C), è previsto l’utilizzo del registro elettronico senza sottoscrizione contestuale della presenza da parte del titolare del Buono di Servizio. Tale registro deve essere compilato quotidianamente in due momenti: il primo alla presa in carico del minore (inserendo data e orario di presa in carico), il secondo al termine del servizio all’uscita del minore (inserendo l’orario di uscita) autenticandosi tramite SPID nel sistema. Tali operazioni dovranno avvenire entro trenta minuti dagli orari di presa in carico e uscita, pena il mancato riconoscimento del servizio. Il titolare del Buono dovrà confermare entro sette giorni dalla fine di ogni settimana di servizio (intesa da lunedì a domenica) le presenze riportate nel registro elettronico da parte del Soggetto Erogatore tramite accesso alla propria area personale nel sistema informatico, verificando la correttezza dei dati inseriti.
Nel caso di fuori linea che non consentono l’utilizzo del registro elettronico, per tutti i servizi di fascia A), B) e C) dovrà essere compilato il registro cartaceo secondo le modalità indicate nei Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio - periodo 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2027.
Il Buono di Servizio non riconosce nessun contributo in caso di assenza del minore, qualunque sia il motivo che la determina, né in caso di assenza dal lavoro del/la titolare del Buono per ferie e/o aspettative non retribuite diverse dal congedo parentale per altro minore. È invece coperta una parte dei costi riferibili ai servizi educativi di cura e custodia dei minori nel caso il/la titolare del Buono sia assente dal lavoro per: visite mediche, riabilitazione post infortunio o in day hospital, ricoveri ospedalieri o in centri di cura, malattie, congedo di maternità e congedo parentale per altro minore non fruitore dei servizi richiesti con il Buono di Servizio, permessi dall’attività lavorativa contemplati nel contratto di lavoro. Non possono pertanto essere coperti dal Buono di Servizio i costi dei servizi erogati durante:
- periodi di ferie;
- periodi di congedo di maternità o parentale per lo stesso minore fruitore di servizi con il Buono di Servizio;
- periodi di aspettativa non retribuita diversi da quelli richiesti a favore di altro minore non fruitore di servizi educativi di cura e custodia con il Buono di Servizio;
- altri casi non ricompresi al precedente punto.
I servizi devono essere erogati come previsto nel Progetto di Erogazione del Servizio (PES) allegato alla domanda di Buono di Servizio e concludersi entro 12 mesi dall’attivazione, dopo i quali il Buono diventa inutilizzabile. Eventuali modifiche sono possibili, previa autorizzazione dell’Amministrazione provinciale per il tramite della Struttura Multifunzionale Ad Personam, nei seguenti casi:
- modifica del Soggetto Erogatore del servizio, esclusivamente in casi eccezionali, per oggettiva impossibilità di fruire in tutto o in parte dei servizi inizialmente previsti, previo svincolo da parte del Soggetto Erogatore originario della quota di Buono di Servizio non fruita;
- variazione della tipologia di servizi richiesti, totale o parziale, qualora il minore fruitore sia fuoriuscito dall’età anagrafica dei servizi richiesti, o venga inserito un nuovo minore, o la/il richiedente e il Soggetto Erogatore concordino per lo stesso minore una diversa articolazione del servizio (es. cambio sede, variazioni di frequenza, ecc.)
In entrambi i casi è necessario ripresentare i PES alla Struttura Ad Personam, sottoscritti congiuntamente dal Soggetto Erogatore e dal/la titolare del Buono di Servizio, tramite l’utilizzo del gestionale online. Per le modalità si suggerisce di prendere visione del relativo Manuale variazioni e svincoli. In caso di mancata o tardiva trasmissione della documentazione di cui sopra, non saranno riconosciuti i costi dei servizi erogati in modalità diverse da quelle riportate nel PES presentato all’atto della richiesta del Buono.
Non sono mai ammesse integrazioni all’importo previsto dal PES.
In caso di riduzione di almeno il 30% dei costi dei servizi, il Soggetto Erogatore può richiedere al/la titolare del Buono un indennizzo pari al 10% del valore iniziale del Buono stesso.