Descrizione
I soggetti che erogano servizi fruibili mediante Buoni di Servizio sono tenuti a creare digitalmente, per ogni minore e per ciascuna attività erogata, un Progetto di Erogazione del Servizio da sottoscrivere e proporre al genitore richiedente che lo dovrà poi validare all’interno della propria domanda di Buono di Servizio.
In base al tariffario applicato, il PES dettaglia il costo del servizio richiesto, la quota coperta dal Buono (in funzione del carico lavorativo settimanale del/la richiedente, dei massimali finanziabili e della compartecipazione minima per fascia d’età del minore) e la restante quota di compartecipazione a carico della famiglia. È importante prestare attenzione al montante annuo assegnabile al/la richiedente in base all’ICEF per Buoni di Servizio e a quanto già attribuito con eventuali domande precedenti.
Per avere informazioni sull'iter completo da seguire per l'"Erogazione di servizi fruibili mediante Buoni di Servizio" si invita a consultare le seguenti pagine:
- Erogazione di servizi fruibili mediante Buoni di Servizio - periodo 2022-2024
- Erogazione di servizi fruibili mediante Buoni di Servizio – periodo 2025-2027
Vincoli
I servizi, da attivare entro 180 giorni dall’emissione del Buono, devono essere erogati come previsto nel relativo PES e concludersi entro 12 mesi dall’attivazione, dopo i quali il Buono diventa inutilizzabile.
Eventuali modifiche sono possibili, previa autorizzazione dell’Amministrazione provinciale per il tramite della Struttura Multifunzionale Ad Personam, nei seguenti casi:
- modifica del Soggetto Erogatore del servizio, esclusivamente in casi eccezionali, per oggettiva impossibilità di fruire in tutto o in parte dei servizi inizialmente previsti, previo svincolo da parte del Soggetto Erogatore originario della quota di Buono di Servizio non fruita;
- variazione della tipologia di servizi richiesti, totale o parziale, qualora il minore fruitore sia fuoriuscito dall’età anagrafica dei servizi richiesti, o venga inserito un nuovo minore, o la/il richiedente e il Soggetto Erogatore concordino per lo stesso minore una diversa articolazione del servizio (es. cambio sede, variazioni di frequenza, ecc.)
In entrambi i casi è necessario ripresentare i PES alla Struttura Ad Personam, sottoscritti congiuntamente dal Soggetto Erogatore e dal/la titolare del Buono di Servizio, tramite l’utilizzo del gestionale online. Per le modalità si suggerisce di prendere visione del relativo Manuale variazioni e svincoli.
Non sono mai ammesse integrazioni all’importo previsto dal PES. In caso di riduzione di almeno il 30% dei costi dei servizi, il Soggetto Erogatore può richiedere al/la titolare del Buono un indennizzo pari al 10% del valore iniziale del Buono stesso.