Descrizione
I soggetti che erogano servizi fruibili mediante Buoni di Servizio sono tenuti a depositare uno o più tariffari riportanti i costi dei servizi erogati acquisibili mediante Buoni di servizio, validi per tutto l’anno educativo (cioè dal 1° settembre di un anno al 31 agosto dell’anno successivo).
Per avere informazioni sull'iter completo da seguire per l'"Erogazione di servizi fruibili mediante Buoni di Servizio" si invita a consultare le seguenti pagine:
- Erogazione di servizi fruibili mediante Buoni di Servizio - periodo 2022-2024
- Erogazione di servizi fruibili mediante Buoni di Servizio – periodo 2025-2027
Vincoli
Le tariffe di erogazione del servizio devono rimanere in vigore dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo e devono essere applicate alla generalità dell’utenza potenziale beneficiaria del servizio, a prescindere dall’applicazione o meno dello strumento dei Buoni di Servizio, fatta salva una quota (c.d. "costi amministrativi") pari a:
- € 25,00 fino a 150 ore di servizio finanziabili mediante il Buono
- € 50,00 oltre le 150 ore di servizio finanziabili mediante il Buono.
Il Buono di Servizio non riconosce nessun contributo in caso di assenza del minore, qualunque sia il motivo che la determina, né in caso di assenza dal lavoro del/la titolare del Buono per ferie e/o aspettative non retribuite diverse dal congedo parentale per altro minore. È invece coperta l’assenza dal lavoro per visite mediche, riabilitazione post infortunio o in day hospital, ricoveri ospedalieri o in centri di cura, malattie, congedo di maternità e congedo parentale per altro minore non fruitore dei servizi richiesti con il Buono di Servizio, permessi dall’attività lavorativa contemplati nel contratto di lavoro.