Valutazione di incidenza (VIncA) per siti Natura 2000

  • Attivo

Procedimento preventivo di valutazione introdotto dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, per la conservazione degli habitat e delle specie all'interno della rete Natura 2000. Nuova procedura in vigore dal 2023.

Descrizione

La Valutazione di Incidenza (VIncA) dispone misure preventive e procedure progressive di valutazione dei possibili effetti negativi che determinati piani, programmi, progetti, interventi o attività (P/P/P/I/A), non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, possono determinare su di esso. La valutazione di Incidenza è pertanto un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi P/P/P/I/A che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. La procedura è stata oggetto di una recente revisione normativa, a seguito di un procedimento dell'Unione Europea nei confronti dello Stato italiano per la non corretta applicazione di alcune disposizioni della Direttiva Habitat. Questa nuova procedura - in vigore dal 13 ottobre 2023 - applica le Linee guida nazionali, recepite dalla Provincia autonoma di Trento nel 2022, con le relative disposizioni regolamentari.

La valutazione di incidenza è una procedura introdotta dalla Direttiva Europea 92/43/CEE "Habitat", poi recepita a livello nazionale e anche provinciale, allo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti della rete Natura 2000.

La valutazione di incidenza è uno strumento di prevenzione, basato sul principio di precauzione, che individua, attraverso l'analisi degli impatti diretti (su habitat e specie vegetali ed animali di interesse comunitario) ed indiretti (frammentazione degli ecosistemi di corridoi ecologici), i principali effetti derivanti da interventi, attività, piani o progetti.

La necessità di introdurre questa tipologia di valutazione deriva dalle peculiarità della rete Natura 2000, all'interno della quale ogni singolo Sito fornisce un contributo qualitativo e quantitativo in termini di habitat e specie da tutelare a livello europeo, al fine di garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente di tali habitat e specie.

Sono sottoposti alla procedura:

  • tutti i piani, programmi che hanno contenuto di previsione territoriale o settoriale (sono esclusi solo quelli direttamente connessi con la gestione del sito),
  • tutti i progetti, interventi e attività che possono avere incidenza significativa. 

La valutazione della significatività deve considerare innanzitutto le peculiarità  (specie ed habitat presenti) e gli obiettivi e misure di conservazione specifici del sito interessato dall'intervento, ma tenere in debita considerazione anche la funzionalità  ecologica della rete nel suo insieme.

La procedura va applicata anche a progetti esterni ai siti, se gli interventi possono comportare incidenze significative all'interno di essi.

Vanno tenuti in debito conto anche gli effetti congiunti: singoli impatti ridotti possono infatti produrre cumulativamente un impatto significativo.

La nuova procedura

A seguito di un procedimento EU Pilot 6730/14/ENVI nei confronti dello Stato italiano riguardo alla non corretta applicazione di alcune disposizioni della Direttiva “Habitat”, sono state approvate, con Intesa del 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)”.

La citata Intesa prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme delle linee guida tenendo conto della possibilità di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale/provinciale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali. Con la l.p. n. 6/2022 è stato dunque modificato l’articolo 39 della l.p. n. 11/2007 al fine del recepimento delle Linee guida nazionali e con d.P.P. 14-90/Leg del 1 agosto 2023 e s.m., di modifica del d.P.P. n. 50-157/Leg del 2008, sono state introdotte le relative disposizioni regolamentari. 

La nuova disciplina (in vigore dal 13 ottobre 2023) si basa su due elementi principali: è assunto che non ci sono interventi di scarsa incidenza e quindi liberi o esclusi dalla valutazione; l’onere di produrre gli elementi per lo screening di incidenza è spostato dal soggetto richiedente alla Pubblica amministrazione, nello specifico al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette.

In particolare le principali innovazioni riguardano:

  • abrogazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 dd. 3 agosto 2012, in quanto le Linee guida nazionali non consentono elenchi di interventi liberi e quindi la possibilità di “scontare” autorizzazioni per interventi di scarsa incidenza. Tutti devono essere oggetto di una specifica valutazione;
  • la verifica preventiva d’incidenza (ex articolo 16), viene sostituita dallo “screening di incidenza”, in ordine alla sussistenza o meno del requisito di incidenza significativa. Lo “screening” viene inoltre esteso a piani e programmi (P/P), oltre che a progetti, interventi e attività (P/I/A), che interessano siti della rete Natura 2000. Esso rappresenta un primo livello di analisi, da considerare al di fuori dalla procedura di VIncA, che deve portare ad un risultato inequivocabile (positivo o negativo).
    Sono quindi presenti delle semplificazioni per l’utente, il quale non deve più presentare alcuno studio di incidenza, ma solamente compilare il “format di screening” di incidenza allegando la documentazione di P/P o di P/I/A. Inoltre il “format di screening” non deve necessariamente essere compilato da un libero professionista abilitato.
    Maggiori informazioni nella pagina specifica dello Screening di incidenza;
  • la possibilità di definire, da parte della Giunta provinciale, le c.d. “condizioni d’obbligo” (C.O.), sulla base delle caratteristiche biogeografiche e specifiche dei siti della rete Natura 2000, da intendersi quali prescrizioni standard con valore di indicazioni atte a mantenere i P/P e i P/I/A al di sotto del livello di significatività dell’incidenza;
  • l’introduzione della procedura di “verifica di corrispondenza” per alcune tipologie di progetti o attività, oggetto delle c.d. “prevalutazioni” (come procedura semplificata di “screening di incidenza”). L’art. 39 comma 4 lettera c) della lp 11/2007 introduce inoltre la possibilità che il parere per tali verifiche possa essere rilasciato dal soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo o dell'atto di assenso comunque denominato, per alcune tipologie di P/I/A riportati nell’allegato 1 del regolamento (come previsto dall’art. 16 bis commi 5 e 6 del regolamento).
    Maggiori informazioni nella pagina specifica dello Screening di incidenza;
  • la possibilità di definire, da parte della Giunta provinciale, le c.d. “prevalutazioni tecniche” di P/I/A, riferite a specifici siti o a categorie omogenee di siti o a zone, che non presentano incidenze significative sui medesimi siti o zone.
Una metodologia in tre livelli

La metodologia per l’espletamento della Valutazione di Incidenza rappresenta un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 fasi principali:

Livello I: screening di incidenza
Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se, il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/ siti. Maggiori informazioni nella pagina specifica dello Screening di incidenza. 

Livello II: valutazione di incidenza appropriata  
Individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione.
In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.

Livello III: possibilità di deroga alla procedura di valutazione di incidenza, in presenza di determinate condizioni.
Nonostante una valutazione negativa, può essere proposto di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. Sono infatti consentite deroghe a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per realizzazione del progetto, e l’individuazione di idonee misure compensative da adottare.

Vincoli

Sono previste delle sanzioni amministrative per chiunque realizzi opere e interventi senza acquisire la preventiva valutazione d'incidenza ambientale o in violazione delle prescrizioni impartite ai fini della valutazione d'incidenza ambientale (vedi art. 112 della L.P. 11/2007).

A chi è rivolto

Servizi provinciali, progettisti, amministrazioni comunali, proprietari di terreni e immobili, enti e associazioni, ASUC, ecc.

Come fare

La domanda per la VIncA va presentata via pec e/o PiTre al Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette, utilizzando gli appositi moduli (vedi sotto) e allegando la documentazione richiesta.

La procedura di valutazione di incidenza termina con l'adozione di un provvedimento. E' possibile consultare liberamente l'elenco dei procedimenti in corso e dei procedimenti conclusi.    

 

Cosa serve

Documentazione da presentare

  • Modulo di domanda 2023 "Valutazione di incidenza per progetti localizzati nei siti Natura 2000"
    ATTENZIONE! Il modulo di domanda va inviato via pec in formato PDF statico e non editabile; pertanto, una volta compilato, si può procedere in due modi:
    1. stamparlo e poi scansionarlo
    oppure
    2. stamparlo su PDF (procedere con File/Stampa e scegliere come stampante Print to PDF).
  • Relazione di valutazione di incidenza redatta secondo le linee guida sotto riportate
  • Elaborati progettuali

Modulistica

Tempi e scadenze

Nota bene: La struttura provinciale competente pubblica la domanda pervenuta, nonché le informazioni rilevanti rispetto alla stessa, sul sito istituzionale.
Chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni scritte alla struttura provinciale competente entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo elettronico della Provincia.

PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI sul sistema VINAT:

60 giorni

Giorni massimi di attesa

a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, per la valutazione di incidenza di progetti, interventi, attività.

Costi

Marca da bollo
16,00 Euro

Documenti

Normativa di riferimento

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Ulteriori informazioni

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Data di pubblicazione: 04/04/2024

Ultimo aggiornamento: 22/08/2025 18:07

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