Multiservizi: contributi per la permanenza per l'attività svolta nel 2025

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Gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità o di pubblico esercizio in località prive di servizi commerciali della stessa tipologia possono chiedere contributi alla Provincia.

L'immagine rappresenta il segno distintivo che devono avere i negozi multiservizi.

In evidenza

In evidenza

N.B.: questo testo non sostituisce la disciplina recata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2222 del 23 dicembre 2024, così come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 276 del 27 febbraio 2026, a cui fare riferimento ad ogni effetto.

Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2026 l’accesso ai contributi e alle agevolazioni provinciali da parte delle imprese è subordinato alla stipula di una polizza assicurativa a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, a copertura dei beni indicati all'art. 1, comma 101 della L. 213/2023, recepita a livello provinciale dalla deliberazione della G.P. n. 2114 del 19 dicembre 2025. La polizza deve essere attiva al momento della domanda di contributo e mantenuta per tutta la durata di realizzazione dell'iniziativa.

Si invita l'utenza a prestare la massima attenzione alla compilazione del punto xi) a pagina 5 del modulo di domanda.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo assicurativo, qualora necessario, è previsto il diniego della domanda.

Nella sezione "Documenti" a fondo pagina sono pubblicate le deliberazioni di riferimento.

Descrizione

Gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità o di pubblico esercizio e che, accanto alla loro principale attività, forniscono anche i servizi accessori previsti dalla relativa disciplina (cosiddette attività multiservizi) utili per la popolazione locale, in località altrimenti prive di servizi commerciali della stessa tipologia, possono richiedere alla Provincia i contributi indicati nella tabella prevista al punto 5) del deliberato della deliberazione della Giunta provinciale n. 276 del 27 febbraio 2026. La suddetta tabella si applica alle sole domande di contributo presentate nel 2026 per l’attività multiservizi svolta nel 2025, in sostituzione della tabella di cui all’art. 7, co. 1 dei criteri vigenti, approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2222 del 23 dicembre 2024.

  Tipologia contributo Importo contributo Con 2 attività multiservizi Da 3 a 4 attività multiservizi Più di 4 attività multiservizi
0 Premio per l’insediamento € 30.000      
A Contributo multiservizi dettaglio generi alimentari e prima necessità zone particolarmente svantaggiate € 17.200   € 19.500 € 21.300
B Contributo per chi svolge anche l’attività ex art. 3, comma 2, n. 1 per i multiservizi SIEG € 19.500     € 23.000
C Contributo permanenza SIEG € 15.000     € 18.500
D Contributo per chi svolge anche l’attività ex art. 3, comma 2, n. 1 per i multiservizi € 15.000   € 17.200 € 17.900
E Contributo multiservizi dettaglio generi alimentari e prima necessità € 12.600   € 15.000 € 15.600
F Contributo multiservizi pubblici esercizi zone particolarmente svantaggiate € 8.000 € 9.200 € 9.800 € 10.400
G Contributo multiservizi pubblici esercizi € 7.000 € 8.000 € 8.500 € 9.000

Prima di iniziare l'attività multiservizi, l'impresa ha l'obbligo di esporre il relativo segno distintivo all'esterno dell'unità operativa locale interessata per poter beneficiare del contributo.

Gli esercizi di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità devono trattare l'assortimento minimo richiesto dall'art. 1 dei criteri.

Le attività multiservizi sono le seguenti:

  1. servizi erogati in convenzione con enti pubblici;
  2. servizio gratuito di assistenza per la prenotazione telefonica o on-line di visite mediche specialistiche a beneficio di richiedenti;
  3. servizio gratuito di stampa di referti medici e assistenza all’accesso alla cartella clinica del cittadino “Tre C” a beneficio di richiedenti;
  4. servizio gratuito di punto di recapito per farmaci inviati in busta chiusa nominativa da farmacie operative nei centri limitrofi;
  5. servizio gratuito di centro per la raccolta ed il successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale;
  6. servizi di pagamento (bollo auto, bollettini, etc.);
  7. servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio nella località in cui opera l'unità operativa locale dell'esercizio commerciale;
  8. servizio bancomat;
  9. vendita di carni fresche e/o congelate, conservate, preparate, confezionate;
  10. servizio gratuito di accesso a internet tramite rete Wi-Fi utilizzabile con periferiche di proprietà degli utenti;
  11. servizio gratuito di punto di ritiro pacchi a banco in presenza di personale addetto;
  12. servizio di ricariche telefoniche di almeno due tra i principali gestori di telefonia mobile;
  13. rivendita di giornali quotidiani e riviste;
  14. servizio gratuito di navigazione internet e accesso alla posta elettronica attraverso una postazione PC, servizio gratuito di telefax e di fotocopie aperto al pubblico;
  15. vendita di almeno dieci referenze di prodotti biologici e/o per celiaci;
  16. vendita di almeno dieci referenze di prodotti trentini e/o del commercio equo e solidale;
  17. servizio di noleggio biciclette (elettriche e/o muscolari);
  18. servizio gratuito di ricarica batterie per biciclette elettriche.

Per i soli esercizi commerciali che svolgono attività di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità i contributi sopra descritti sono maggiorabili, nel caso di svolgimento del servizio sostitutivo (consegna della spesa a domicilio in località sprovvista di esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, diversa da quella in cui è situato il punto vendita dell’impresa e situata ad almeno 2 km di distanza dall’esercizio) sino ad un massimo di 1.000,00 euro (500,00 euro per località servita).

Il servizio sostitutivo deve essere svolto nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di contributo per almeno 3 mesi interi e consecutivi e per almeno 3 giorni alla settimana e documentato attraverso apposito registro (vedi fac simile sotto Modulistica).

Si rende disponibile la mappa degli esercizi commerciali "multiservizi" presenti sul territorio provinciale.

Vincoli

Le attività multiservizi svolte senza la preventiva affissione del segno distintivo al di fuori del punto vendita non potranno essere agevolate.

A chi è rivolto

L’impresa, per accedere al contributo, deve avere esposto all'esterno dell'esercizio per cui si chiede l'agevolazione il segno distintivo dell'attività multiservizi e possedere i seguenti requisiti:

  • essere iscritta nel Registro delle imprese di Trento;
  • avere la sede legale e/o unità operativa locale sul territorio provinciale;
  • non avere procedure concorsuali in corso;
  • il volume d'affari dell’esercizio riferito all’ultimo esercizio finanziario chiuso alla data di presentazione della domanda non superiore a 608.500,00 euro;
  • le ULA (Unità Lavorative Annue) non superiori a 2,5, esclusi titolari, collaboratori familiari ed apprendisti;
  • la superficie di vendita tra 50 e 300 mq per i negozi di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità o una superficie di somministrazione tra 40 e 300 mq per i pubblici esercizi;
  • l’orario giornaliero di apertura di minimo 3 ore per almeno 6 giorni alla settimana, o 5 giorni, dei quali almeno uno deve rimanere aperto sia al mattino, sia al pomeriggio per un totale di almeno 6 ore ripartite tra mattina e pomeriggio;
  • non avere apparecchi da gioco ex art. 110, comma 6, del RD 773/1931 e LP 13/2015.

La località in cui si trova l’esercizio deve poi possedere questi requisiti:

  • avere minimo 100 abitanti (solo nel caso di contributo per località particolarmente svantaggiate minimo di 5 e massimo di 100 abitanti);
  • essere sprovvista di altri esercizi della stessa tipologia;
  • distare almeno 2 km stradali da qualsiasi altro esercizio della medesima tipologia a carattere permanente, fatto salvo il caso, preventivamente attestato dal competente comune, in cui l’altro esercizio commerciale della medesima tipologia si trovi a meno di 2 km, ma in posizione isolata rispetto al centro abitato e comunque ad una distanza non inferiore a 500 m. da qualsiasi altro esercizio della medesima tipologia a carattere permanente (tale distanza minima si applica per i multiservizi ordinari a valere per l'attività svolta nel 2025 (domande 2026), mentre per i multiservizi SIEG a valere per l'attività svolta nel 2026 (domande 2027));
  • avere un'altitudine di almeno 500 m., fatte salve specifiche e motivate situazioni di isolamento o perifericità, preventivamente attestate dal competente comune (solo nel caso di contributo per località particolarmente svantaggiate altitudine di almeno 800 m).

Come fare

La domanda, in marca da bollo e debitamente compilata e sottoscritta, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio competente in materia di commercio a pena della sua inammissibilità.

Cosa serve

Documentazione da presentare

Alla domanda si deve allegare:

  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà aiuti “de minimis” e/o “de minimis SIEG”;
  • l’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016;
  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (se la domanda non è firmata digitalmente ma con firma autografa);
  • eventuale delega/procura alla compilazione e alla presentazione della domanda e relativa informativa privacy sottoscritte dal delegante unitamente alle copie dei documenti di identità del soggetto delegante e delegato;
  • l’eventuale attestazione del Comune competente che certifichi la posizione isolata dell’/degli esercizio/i commerciale/i che dista/no meno di 2 km dall’esercizio commerciale richiedente e/o la situazione di isolamento o di perifericità dell’esercizio commerciale richiedente (le unità operative che erogano attività SIEG hanno già fornito l’attestazione in sede di attribuzione di incarico);
  • l’eventuale copia delle convenzioni per le unità operative che che svolgono determinate attività multiservizi (le unità operative che erogano attività SIEG hanno già fornito le convenzioni in sede di attribuzione di incarico).

Modulistica

Tempi e scadenze

2026 31 Mar

Periodo per la presentazione delle domande di contributo per la permanenza per l'attività multiservizi svolta nel 2025 01/03/2026 ⇢ 31/03/2026

Note

Le domande presentate al di fuori dei termini sono dichiarate irricevibili.

Nel caso di presentazione di più domande per lo stesso punto vendita entro i termini, viene considerata valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta in ordine cronologico.

La domanda di contributo deve essere presentata dall'1 al 31 marzo 2026 per l’attività multiservizi svolta nell’anno solare precedente.

Le domande presentate al di fuori dei termini o compilate utilizzando modelli di anni precedenti sono dichiarate irricevibili.

Nel caso di presentazione di più domande per lo stesso punto vendita entro i termini, viene considerata valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta in ordine cronologico.

90 giorni

Giorni massimi di attesa

I tempi di attesa sono di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.

Dell'esito della procedura è data comunicazione all'interessato tramite lettera/PEC.

Le informazioni sullo stato della procedura possono essere acquisite presso l'ufficio competente (i dati di contatto sono indicati nella presente scheda informativa).

Il mancato rispetto da parte della struttura del termine del procedimento può consentire all'interessato di rivolgersi al dirigente generale del Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo per sollecitare la conclusione del procedimento.

Ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, a seconda dei vizi sollevati, in caso di esito negativo è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Costi

marca da bollo
16,00 Euro

Documenti

Normativa di riferimento

Disciplina dell'attività commerciale

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Revisione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge provinciale sul commercio 2010 (l.p. n. 17/2010) - Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone monta

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Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, articolo 61 - Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane - pubblicazione della mappa delle 'attività multiservizi' presenti in Trentino.

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Adeguamento dei criteri e modalità per la concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera a), e comma 3 (interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane) - recati dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1958 del 28 ottobre 2022, come modificata dalla deliberazione n. 365 del 3 marzo 2023 - e ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 2 bis (eventi ed iniziative di qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio) - recati dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 785 del 12 maggio 2023 - della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, ai nuovi Regolamenti (UE) 2023/2831 (de minimis) e (UE) 2023/2832 (de minimis SIEG) della Commissione del 13 dicembre 2023. Nuovi termini di presentazione delle domande di contributo.

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Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Legge provinciale sul commercio 2010), modifica dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3) - Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane.

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Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Legge provinciale sul commercio 2010), spostamento e modifica dei termini per la presentazione nel corso del 2026 delle domande per la concessione dei contributi previsti dall''articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3) a valere sull''attività svolta nel 2025 - Interventi per favorire l''insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane.

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Art. 1 comma 101 e seguenti della L. n. 213/2023 e s.m.. Polizza assicurativa a copertura dei danni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatesi sul territorio nazionale, ai beni indicati al comma 1 dell''art. 2424 del codice civile.

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Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Legge provinciale sul commercio 2010), modifica ai criteri attuativi dell''articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 - Interventi per favorire l''insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane - approvati con deliberazione della giunta provinciale del 23 dicembre 2024, n. 2222 e approvazione della tabella degli importi dei contributi di cui all''art. 7, co. 1 dei criteri attuativi, valida per le sole domande di contributo presentate nel 2026, relative all''attività svolta nel 2025.

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Contatti

Contatti di Servizio artigianato e commercio

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Ulteriori informazioni

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Multiservizi: consulenza

La Provincia fornisce consulenza ai Comuni, alle imprese, alle associazioni di categoria, ai professionisti e ai cittadini in merito all'applicazione della normativa in materia di attività commerciali "multiservizi".

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Ultimo aggiornamento: 09/03/2026 12:09

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