Avvio ed erogazione dei servizi fruibili mediante Buoni di Servizio - 2022/2024

  • Attivo

Prima di procedere all'erogazione di servizi, l'Ente è tenuto a completare alcuni passaggi obbligatori.

Descrizione

Prima dell’avvio del servizio finanziato mediante il Buono il Soggetto Erogatore deve:

  1. stipulare formalmente il contratto con l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (non sarà riconosciuto alcun servizio precedente alla stipulazione contrattuale);
  2. stipulare per tutti i minori beneficiari dei servizi erogati (anche coloro che non beneficiano dei Buoni di Servizio) idonee polizze assicurative, nel rispetto dei massimali previsti dai Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio - periodo 1 settembre 2022 - 31 dicembre 2024 e collegarle telematicamente ai Buoni;
  3. ritirare per ogni minore, presso la Struttura Multifunzionale Ad Personam, il Registro presenze cartaceo (per appuntamenti contattare il Numero verde 800 163870);  
  4. inserire nel sistema informatico la comunicazione di “Inizio Attività” entro 180 giorni dall’emissione del Buono, collegandovi le polizze assicurative e il/i Registro/i Presenze. Per le modalità si può consultare il relativo Manuale attivazione e pagamento;
  5. verificare, per i minori in età 3 mesi – 6 anni, l’ottemperanza all’obbligo vaccinale disposto dal Decreto Legge n. 73/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 119/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e a quanto disposto dalle Deliberazioni della Giunta provinciale n. 1021/2017 e n. 1462/2017 e s.m.i..

Per avere informazioni sull'iter completo da seguire per l'"Erogazione di servizi fruibili mediante Buoni di Servizio" si invita a consultare le seguenti pagine:

Erogazione di servizi fruibili mediante Buoni di Servizio - periodo 2022-2024

Erogazione di servizi fruibili mediante Buoni di Servizio – periodo 2025-2027

Vincoli

Durante l’erogazione dei servizi va compilato e firmato giornalmente il Registro Presenze associato al minore, che attesta l’avvenuta prestazione di servizio. Sono riconosciute, nella misura preventivata nel PES, solo le ore di servizio effettivamente rese e correttamente indicate sul Registro Presenze. Se la/il titolare del Buono o altro genitore/delegato non firma il Registro, l’intero costo del servizio erogato per le giornate non firmate è a suo completo carico.

Il Buono di Servizio non riconosce nessun contributo in caso di assenza del minore, qualunque sia il motivo che la determina, né in caso di assenza dal lavoro del/la titolare del Buono per ferie e/o aspettative non retribuite diverse dal congedo parentale per altro minore. È invece coperta una parte dei costi riferibili ai servizi educativi di cura e custodia dei minori nel caso il/la titolare del Buono sia assente dal lavoro per: visite mediche, riabilitazione post infortunio o in day hospital, ricoveri ospedalieri o in centri di cura, malattie, congedo di maternità e congedo parentale per altro minore non fruitore dei servizi richiesti con il Buono di Servizio, permessi dall’attività lavorativa contemplati nel contratto di lavoro.

I servizi devono essere erogati come previsto nel Progetto di Erogazione del Servizio (PES) allegato alla domanda di Buono di Servizio e concludersi entro 12 mesi dall’attivazione, dopo i quali il Buono diventa inutilizzabile. Eventuali modifiche sono possibili, previa autorizzazione dell’Amministrazione provinciale per il tramite della Struttura Multifunzionale Ad Personam, nei seguenti casi:

  1. modifica del Soggetto Erogatore del servizio, esclusivamente in casi eccezionali, per oggettiva impossibilità di fruire in tutto o in parte dei servizi inizialmente previsti, previo svincolo da parte del Soggetto Erogatore originario della quota di Buono di Servizio non fruita;
  2. variazione della tipologia di servizi richiesti, totale o parziale, qualora il minore fruitore sia fuoriuscito dall’età anagrafica dei servizi richiesti, o venga inserito un nuovo minore, o la/il richiedente e il Soggetto Erogatore concordino per lo stesso minore una diversa articolazione del servizio (es. cambio sede, variazioni di frequenza, ecc.)

In entrambi i casi è necessario ripresentare i PES alla Struttura Ad Personam, sottoscritti congiuntamente dal Soggetto Erogatore e dal/la titolare del Buono di Servizio, tramite l’utilizzo del gestionale online. Per le modalità si suggerisce di prendere visione del relativo Manuale variazioni e svincoli.

Non sono mai ammesse integrazioni all’importo previsto dal PES.

In caso di riduzione di almeno il 30% dei costi dei servizi, il Soggetto Erogatore può richiedere al/la titolare del Buono un indennizzo pari al 10% del valore iniziale del Buono stesso.

A chi è rivolto

La procedura deve essere seguita da tutti i soggetti che erogano servizi fruibili mediante Buoni di Servizio.

Come fare

La procedura deve essere eseguita online, collegandosi all'area riservata del Sistema Informativo del Fondo Sociale Europeo.

Costi

GRATUITO

Accedi al servizio

Accesso all'area riservata del Sistema Informativo del Fondo Sociale Europeo

Autenticazione

User ID e Password

Documenti

Normativa di riferimento

Guida alla procedura di attivazione e pagamento dei Buoni di Servizio da parte degli Enti accreditati per la Gestione dei Buoni di Servizio

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Guida alla procedura informatica per variazioni e svincolo dei P.E.S. (Progetto di Erogazione del Servizio/Servizi conciliativi)

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Ulteriori informazioni

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Erogazione di servizi fruibili mediante Buoni di Servizio - periodo 2022-2024

Criteri e modalità per gli Enti che intendono erogare servizi fruibili mediante Buoni di Servizio, già inseriti nell’apposito elenco (per le modalità di inserimento nell’elenco dei soggetti che erogano servizi con Buoni di Servizio clicca qui).

Ultimo aggiornamento: 10/06/2025 09:07

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