Rinegoziazione del tasso di interesse del mutuo casa agevolato

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Come ottenere la rinegoziazione del tasso di interesse del mutuo casa agevolato.

Descrizione

La rinegoziazione del tasso di interesse del mutuo casa agevolato consente di ridurre il costo del mutuo in corso (rinegoziazione da tasso fisso a tasso fisso oppure da tasso variabile a tasso variabile) oppure di rendere certo il costo del mutuo (rinegoziazione mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso).

Le norme che consentono la rinegoziazione del tasso di interesse sono le seguenti:

  Rinegoziazione
       da variabile a fisso  
Rinegoziazione
da fisso a fisso,
da variabile a variabile
Mutui Legge provinciale 21/1992 Legge provinciale 21/1992
articolo 58 comma 5 ter
Legge provinciale 16/2008
articolo 45 comma 4 2° periodo
Mutui Piano
straordinario 2006-2007
(Legge Provinciale 20/2005 articolo 58)
Legge provinciale 16/2008
articolo 45 comma 5
Legge provinciale 16/2008
articolo 45 comma 4 2° periodo
Mutui
Piano straordinario 2008
(LP 23/2007 art. 53)
Legge provinciale 16/2008
articolo 45 comma 5
convenzione Piano
straordinario 2008
articolo 14 comma 1
Mutui Legge provinciale 2/2009 articolo 30 comma 4
(risparmio casa)
Legge provinciale 21/1992
articolo 58 comma 5 ter
Legge provinciale 16/2008
articolo 45 comma 4 2° periodo
Mutui
Piano straordinario 2010
(Legge provinciale 19/2009 articolo 59)
Legge provinciale 21/1992
articolo 58 comma 5 ter
convenzione Piano
straordinario 2010
articolo 15 comma 1
Mutui 
Piano casa 2015-2018 
(Legge provinciale 1/2014 articolo 54)
Legge provinciale 21/1992
articolo 58 comma 5 ter
convenzione Piano
straordinario 2010
articolo 15 comma 1

A chi è rivolto

La rinegoziazione del tasso di interesse si applica ai mutui casa agevolati che beneficiano delle agevolazioni previste da:

  • Legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21;
  • Legge provinciale 29 dicembre 2005 n. 20, articolo 58 (Piano straordinario 2006-2007);
  • Legge provinciale 21 dicembre 2007 n. 23, articolo 53 (Piano straordinario 2008);
  • Legge provinciale 28 marzo 2009 n. 2, articolo 30, comma 4 (Risparmio casa);
  • Legge provinciale 28 dicembre 2009 n. 19, articolo 59 (Piano straordinario 2010);
  • Legge provinciale 22 aprile 2014 n. 1, articolo 54, comma 1 (Piano casa 2015-2018).

La normativa di riferimento è indicata nel contratto di mutuo.

Come fare

Il mutuatario, di propria iniziativa, può chiedere alla banca mutuante la rinegoziazione del tasso di interesse del mutuo casa agevolato.

Per maggiori informazioni è possibile contattare:

  • la Comunità di valle/Territorio val d'Adige presso la quale è stata presentata l'originaria domanda di contributo pubblico per l'acquisto, la costruzione, il risanamento e l'acquisto/risanamento dell'abitazione principale;
  • il Servizio politiche della casa della Provincia autonoma di Trento per i soci di cooperative edilizie (ad eccezione dei mutui di cooperative di cui alla Legge provinciale 22 aprile 2014 n. 1, articolo 54, comma 1 per i quali è necessario rivolgersi alla Comunità di valle di riferimento).

Casi particolari

In caso di rinegoziazione del tasso di interesse di un mutuo che beneficia delle agevolazioni previste dalla Legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21 oppure dalla Legge provinciale 29 dicembre 2005 n. 20 (Piano straordinario 2006-2007), il tasso di interesse che può applicare la banca non può essere superiore al tasso di riferimento determinato dal Ministero del Tesoro per le operazioni di credito agevolato per il settore edilizio salvo specifica autorizzazione del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di edilizia abitativa tenuto conto delle condizioni di mercato.

Tempi e scadenze

Indicativamente il mutuatario può richiedere alla banca la rinegoziazione del tasso di interesse entro il 31 marzo o il 30 settembre onde consentire alla banca e agli enti competenti un tempo sufficiente per la rendicontazione delle rate semestrali in scadenza.

Costi

GRATUITO

Ulteriori informazioni

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Ultimo aggiornamento: 17/11/2025 08:11

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