Sospensione pagamento delle rate del mutuo casa agevolato

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Come fare per ottenere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo casa agevolato

Descrizione

L'articolo 102 ter della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), individua "Misure straordinarie per il sostegno alle famiglie per il rimborso dei mutui casa agevolati".

In particolare la Provincia promuove la sospensione del pagamento delle rate dei mutui casa agevolati per un periodo non superiore a 18 mesi (3 rate semestrali). La sospensione determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo (il piano di ammortamento si allunga). La sospensione con traslazione è consentita anche negli anni 2025, 2026 e 2027.

La sospensione del pagamento della rata va richiesta alla banca prima della scadenza della stessa.

Il mutuatario può chiedere alla banca mutuante la sospensione del pagamento della quota capitale della rata per un massimo di tre rate.

Rimane in capo al mutuatario il pagamento dell’intera quota interessi delle rate sospese in quanto il contributo viene sospeso. L’erogazione del contributo riprende quando è terminata la sospensione.

A chi è rivolto

Titolari di mutui casa che beneficiano delle agevolazioni previste da:

  • Legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21
  • Legge provinciale 29 dicembre 2005 n. 20, articolo 58 (Piano straordinario 2006-2007)
  • Legge provinciale 21 dicembre 2007 n. 23 articolo 53 (Piano straordinario 2008)
  • Legge provinciale 28 marzo 2009 n. 2, articolo 30, comma 4 (Risparmio casa)
  • Legge provinciale 28 dicembre 2009 n. 19, articolo 59 (Piano straordinario 2010)
  • Legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 articolo 54, comma 1 (Piano casa 2015-2018)

La normativa di riferimento è indicata nel contratto di mutuo.

Come fare

Per tutte le informazioni inerenti la sospensione del pagamento delle rate del mutuo casa agevolato è possibile contattare:

  • le Comunità di valle/Territorio val d'Adige presso le quali è stata presentata l'originaria domanda di contributo pubblico per l'acquisto, la costruzione, il risanamento, e l'acquisto/risanamento dell'abitazione principale;
  • il Servizio coesione territoriale, politiche abitative, valorizzazione del capitale sociale trentino all’estero della Provincia autonoma di Trento per i soci di cooperative edilizie (a eccezione dei mutui di cooperative edilizie di cui all'articolo 54 comma 1 della Legge provinciale 22 aprile 2014 n. 1 per i quali è necessario rivolgersi alle Comunità di riferimento)

Casi particolari

L’articolo 32 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 e l’articolo 21 della legge provinciale 17 maggio 2021 n. 7 hanno disposto misure straordinarie in materia di edilizia abitativa agevolata in ragione dell'emergenza epidemiologica Covid-19. In particolare è stato stabilito che le rate in scadenza il 30 giugno 2020, il 31 dicembre 2020, il 30 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 non sono computate nel periodo massimo di 18 mesi previsto dall'articolo 102 ter della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21.

Tempi e scadenze

Iniziativa di parte

Costi

GRATUITO

Documenti

Normativa di riferimento

Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa

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Criteri attuativi dell'articolo 102 ter della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), introdotto con la legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui agevolati ai sensi della normativa provinciale.

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Proroga dei criteri attuativi dell'articolo 102 ter della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 in materia di edilizia abitativa stabiliti con deliberazione n. 3303 del 30 dicembre 2009. Sospensione del pagamento delle rate dei mutui agevolati anche negli anni 2019, 2020, 2021.

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Proroga dei criteri attuativi dell'articolo 102 ter della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 in materia di edilizia abitativa stabiliti con deliberazione n. 3303 del 30 dicembre 2009. Sospensione del pagamento delle rate dei mutui agevolati anche negli anni 2022, 2023, 2024.

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Proroga dei criteri attuativi dell'articolo 102 ter della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 in materia di edilizia abitativa stabiliti con deliberazione n. 3303 del 30 dicembre 2009. Sospensione del pagamento delle rate dei mutui agevolati anche negli anni 2025, 2026, 2027.

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