Descrizione
L'articolo 102 ter della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), individua "Misure straordinarie per il sostegno alle famiglie per il rimborso dei mutui casa agevolati".
In particolare la Provincia promuove la sospensione del pagamento delle rate dei mutui casa agevolati per un periodo non superiore a 18 mesi (3 rate semestrali). La sospensione determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo (il piano di ammortamento si allunga). La sospensione con traslazione è consentita anche negli anni 2025, 2026 e 2027.
La sospensione del pagamento della rata va richiesta alla banca prima della scadenza della stessa.
Il mutuatario può chiedere alla banca mutuante la sospensione del pagamento della quota capitale della rata per un massimo di tre rate.
Rimane in capo al mutuatario il pagamento dell’intera quota interessi delle rate sospese in quanto il contributo viene sospeso. L’erogazione del contributo riprende quando è terminata la sospensione.