Descrizione
L’articolo 13 bis dell’allegato B) della deliberazione della Giunta provinciale n. 3998 del 29 marzo 1993, che approva le disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), dispone in merito alla portabilità del mutuo casa agevolato ad altra banca convenzionata (surrogazione).
Il mutuo agevolato può essere trasferito ad altra banca convenzionata a condizione che:
- la tipologia del contributo pubblico (costante o variabile) rimanga invariata;
- la surrogazione non comporti costi aggiuntivi a carico del bilancio provinciale;
- l’importo del nuovo mutuo non superi il debito residuo pre-surrogazione.
La surrogazione decorre a inizio del semestre di ammortamento (1° gennaio, 1° luglio) successivo a quello di presentazione della richiesta di surrogazione all’ente competente.
E’ opportuno che la domanda di surrogazione venga presentata all’ente di riferimento dal 15 marzo al 31 maggio qualora la prima rata di ammortamento presso la banca surrogante (la nuova banca) decorra dal 1° luglio; è opportuno invece che la domanda di surrogazione venga presentata dal 15 settembre al 30 novembre qualora la prima rata di ammortamento presso la banca surrogante decorra dal 1° gennaio dell’anno successivo.