Descrizione
Le autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti si dividono in due grandi gruppi:
- Autorizzazioni in "procedura ordinaria" (rif. articoli 84, 85 bis, 85 ter, 86 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. - T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e articoli 208 e 211 del d.lgs. 152/2006);
- Comunicazioni di inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi in "procedura semplificata" (articoli 214 e 216 d.lgs. 152/2006 e D.M. 5 febbraio 1998).
1. Le autorizzazioni in "procedura ordinaria" comprendono:
- autorizzazioni per la gestione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (compresi impianti mobili), autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, autorizzazioni cumulative alla gestione di rifiuti, autorizzazioni di regolarizzazione autorizzativa relativa ad attività e impianti di recupero di rifiuti non pericolosi. Vedi sezione modulistica sotto riportata "Moduli autorizzazione rifiuti in procedura ordinaria". Le autorizzazioni per la gestione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti possono essere soggette all’autorizzazione unica territoriale (AUT) o all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) perciò, in caso di dubbio, consultare le specifiche schede di Servizio: “Richiedi l’autorizzazione unica territoriale (AUT)” o “Richiedi l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
- autorizzazioni all'uso agronomico dei fanghi di depurazione. Vedi sezione modulistica "Moduli autorizzazione per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura". Tali autorizzazioni possono anche essere soggette all’autorizzazione unica territoriale (AUT) perciò, in caso di dubbio, consultare le specifiche schede di Servizio: “Richiedi l’autorizzazione unica territoriale (AUT)” ;
- autorizzazioni all'esercizio di attività di stoccaggio di rifiuti nel luogo di produzione, gestione di centri di rottamazione veicoli, discariche inerti. Vedi sezione modulistica "Moduli richiesta autorizzazione rilasciata dal Comune per gestione rifiuti in procedura ordinaria". Queste autorizzazioni (ancorché di competenza comunale) sono quasi sempre rilasciate nell'ambito dell’autorizzazione unica territoriale (AUT) perciò le chiediamo di consultare la specifica scheda di Servizio: “Richiedi l’autorizzazione unica territoriale (AUT)”. In alcuni casi è necessario richiedere l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) perciò, in caso di dubbio, consultare la specifica scheda di Servizio: “Richiedi l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.
Se l’autorizzazione non è ricompresa nell’AUT o nell’AIA ha una validità di 10 anni.
2. Per quanto riguarda la comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi, consultare la scheda di Servizio "Comunicazione inizio attività recupero rifiuti non pericolosi".
Dal momento che quasi sempre la comunicazione rientra nell'ambito della procedura di AUT, in caso di dubbio consultare la specifica scheda di Servizio: “Richiedi l’autorizzazione unica territoriale (AUT)”.
Se la comunicazione non è ricompresa nell’AUT ha una validità di 5 anni.
Vincoli
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla prestazione di idonea garanzia finanziaria.