Comunicazione inizio attività recupero rifiuti non pericolosi

  • Attivo

Comunicazione di inizio attività per il recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (artt. 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e decreto ministeriale 5 febbraio 1998).

Descrizione

La procedura semplificata per il recupero dei rifiuti non pericolosi può sostituire l'autorizzazione ordinaria disciplinata dall'art. 208 del d.lgs. 152/2006, qualora sussistano le condizioni impiantistiche e gestionali indicate dal D.M. 5 febbraio 1998.

Tale procedura si applica quando le tipologie dei rifiuti e le attività di recupero sono strettamente rispondenti a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998.

Se deve essere effettuata esclusivamente la comunicazione di inizio attività per il recupero di rifiuti non pericolosi scaricare gli appositi moduli "Moduli comunicazione inizio attività di recupero di rifiuti procedura semplificata". Se oltre alla comunicazione è necessario ottenere altri titoli abilitativi (esempio autorizzazione per le emissioni in atmosfera, autorizzazione per gli scarichi idrici, ecc...) è necessario presentare domanda di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT). La invitiamo in questo caso a consultare l'apposita scheda di Servizio “Richiedi l’autorizzazione unica territoriale (AUT)”.

A chi è rivolto

Soggetti la cui attività di impresa rientra tra quelle sopra elencate.

La domanda può essere presentata dal soggetto che è titolato a rappresentare legalmente l’impresa o l’ente interessato.

Come fare

La modulistica, opportunamente compilata e sottoscritta, è reperibile nella sezione modulistica sotto riportata "Moduli comunicazione inizio attività di recupero di rifiuti procedura semplificata".

Per la compilazione dei moduli e per le procedure di pagamento dei diritti di iscrizione consultare

Istruzioni per la comunicazione inizio attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata

Istruzioni utili per la compilazione della modulistica e per il pagamento dei diritti nell'ambito della comunicazione inizio attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata

Successivamente il modulo può essere inviato:

  • come allegato ad una domanda di AUT (clicca sul pulsante "Accedi al Servizio" sotto riportato)
  • direttamente via PEC all’indirizzo aua.appa@pec.provincia.tn.it

Cosa serve

Documentazione da presentare

In caso di nuova iscrizione, di modifiche tecniche (ad esempio: variazione di tipologie di rifiuti, quantitativi, codici CER, modalità di trattamento e stoccaggio) o di rinnovo con modifiche tecniche, devono essere presentati almeno i seguenti documenti:

  • Mod. 1 - Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero e relativi allegati;
  • Mod. 2 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti soggettivi e relativi allegati;
  • Mod. 3 - Relazione tecnica e relativi allegati
  • Mod. 3 - Scheda tecnica.

In caso di rinnovo dell’iscrizione senza modifiche tecniche, di modifiche soggettive e subentro (ad esempio: variazione denominazione impresa, sede legale, legale rappresentante, compagine sociale, ...), devono essere presentati almeno i seguenti documenti:

  • Mod. 1 - Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero e relativi allegati;
  • Mod. 2 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti soggettivi e relativi allegati.

I suddetti moduli (Mod.1, Mod.2 e Mod.3) sono reperibili nella sezione modulistica sotto riportata "Moduli comunicazione inizio attività di recupero di rifiuti procedura semplificata".

 

Modulistica

Tempi e scadenze

Non sono previste scadenze per l'accesso al servizio

Costi

marca da bollo
16 Euro

eventuali esenzioni a norma di legge

Documenti

Normativa di riferimento

Norme in materia ambientale.

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Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 24/06/2025 12:07

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