Descrizione
La procedura semplificata per il recupero dei rifiuti non pericolosi può sostituire l'autorizzazione ordinaria disciplinata dall'art. 208 del d.lgs. 152/2006, qualora sussistano le condizioni impiantistiche e gestionali indicate dal D.M. 5 febbraio 1998.
Tale procedura si applica quando le tipologie dei rifiuti e le attività di recupero sono strettamente rispondenti a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998.
Se deve essere effettuata esclusivamente la comunicazione di inizio attività per il recupero di rifiuti non pericolosi scaricare gli appositi moduli "Moduli comunicazione inizio attività di recupero di rifiuti procedura semplificata". Se oltre alla comunicazione è necessario ottenere altri titoli abilitativi (esempio autorizzazione per le emissioni in atmosfera, autorizzazione per gli scarichi idrici, ecc...) è necessario presentare domanda di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT). La invitiamo in questo caso a consultare l'apposita scheda di Servizio “Richiedi l’autorizzazione unica territoriale (AUT)”.