Periodo 2022-2024 - Buoni di servizio per la conciliazione tra famiglia e lavoro

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Servizio attivo per il periodo 2022-2024.

Buoni per accedere a servizi educativi di cura e custodia di minori con età fino a 14 anni (18 anni non compiuti in caso di handicap o altre situazioni di disagio). Se sei un soggetto attuatore clicca qui.

Maestra e bambini in aula
© vgajic per Canva Pro -

Descrizione

Novità

Si informa che a partire da mercoledì 27 marzo 2024 l'unica modalità di presentazione di domanda di assegnazione di Buono di Servizio  sarà tramite l'autenticazione SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

I Buoni di servizio, inclusi i Buoni di servizio Aziendali, sono titoli di spesa rilasciati a singoli destinatari per favorire la conciliazione tra tempi di cura familiare e tempi di lavoro (o tempi di formazione/riqualificazione finalizzata alla ricerca attiva del lavoro).

Intendono promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e assicurano inoltre un sostegno specifico per le famiglie a basso reddito o in condizione di particolare fragilità.

I Buoni coprono una parte dei costi di accesso a servizi educativi di cura e custodia per figli minori o minori in affido con età da 3 mesi fino a 14 anni (o 18 anni non compiuti nel caso di handicap certificati ex L. n. 104/92 o difficoltà di apprendimento o situazione di particolare disagio attestate da personale di competenza).

Tali servizi devono essere erogati da Soggetti inseriti in un apposito elenco.

 

SERVIZI ACQUISIBILI

A) Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 3 mesi – 3 anni (servizi per la prima infanzia) [link approfondimento];

   A1) Servizi di assistenza materna (babysitter) a favore di minori con età 3 mesi – 36 mesi;

   A2) Servizi nell’ambito degli Asili Nido Aziendali;

B) Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 3 anni – 6 anni;

C) Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 6 anni – 14 anni (18 nel caso di handicap, difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) [link approfondimento].

La quantificazione dei servizi di conciliazione è legata al monte ore lavorativo del/la richiedente nel periodo interessato e copre una parte dei costi dei servizi richiesti purché regolarmente sul posto di lavoro oppure in aula/stage/tirocinio per la frequenza di percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva del lavoro. In ogni caso il massimale settimanale riconoscibile è pari a 40 ore.

I Buoni di servizio sono finanziati con le risorse del Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, con il cofinanziamento dell'Unione Europea – Fondo sociale europeo plus (40%), dello Stato italiano (42%) e della Provincia autonoma di Trento (18%). Vista la rilevanza di tale dispositivo, i Buoni di servizio sono stati individuati nel Programma quali Operazioni di importanza strategica.

Vincoli

E’ previsto obbligatoriamente a carico del titolare del Buono di servizio un contributo finanziario in funzione dell’età del minore, che risulta pari ad almeno il 10% della quota totale del servizio ammessa a favore di minori fino ai 6 anni e almeno pari al 15%  per i servizi a favore di minori dai 6 anni in su.

Tutti i servizi devono essere erogati in modo complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali operanti allo stesso titolo sul territorio provinciale, vale a dire al di fuori delle fasce orarie (incluso il prolungamento d’orario - in termini di anticipo o posticipo - se ordinariamente previsto) e/o dei giorni garantiti dai calendari annuali dei nidi di infanzia, delle scuole dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche pubbliche o convenzionate presenti sul territorio provinciale, fatte salve specifiche e comprovate situazioni.

È possibile presentare domanda di Buono di servizio in qualsiasi momento dell’anno. Al fine dell’inserimento nella graduatoria mensile, le domande di Buono di servizio dovranno essere inviate entro il 26esimo giorno del mese. Le richieste rimaste inevase verranno valutate nella graduatoria di prima adozione successiva.

Si può presentare una sola domanda di Buono a valere sulla stessa graduatoria. I PES per tutti i servizi di interesse, anche per minori diversi, vanno confermati online in un'unica richiesta di Buono di Servizio. 

Sono coperti dal Buono di servizio solo i servizi resi successivamente all'attribuzione del Buono mediante graduatoria e all'attivazione dello stesso da parte del Soggetto Erogatore. Il Buono di servizio non ha valore retroattivo. Non è possibile attivare un nuovo Buono se non si è utilizzato il Buono di servizio precedentemente concesso per almeno il 70% del suo valore.

A chi è rivolto

I Buoni di servizio possono essere richiesti dalle lavoratrici, oppure nel caso di nuclei monoparentali dai lavoratori:

  • con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme “atipiche” previste ex lege) o che prestano attività professionale/imprenditoriale in forma autonoma;
  • in fase di inizio o ripresa di un’attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme “atipiche” previste ex lege) o di un’attività professionale/imprenditoriale in forma autonoma (in tal caso la fruizione del buono può decorrere solo dopo l’inizio dell’attività lavorativa);
  • sospese/i dal lavoro per cassa integrazione guadagni ordinaria (esclusa quella per evento meteorologico), straordinaria (anche per contratto di solidarietà) o in deroga inseriti in percorsi di formazione/riqualificazione promossi o riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento e finalizzati alla ricerca attiva del lavoro;
  • disoccupate/i, inserite/i in percorsi di formazione/riqualificazione promossi o riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento e finalizzati alla ricerca attiva del lavoro.

Buoni di servizio aziendali possono essere richiesti dalle lavoratrici, oppure nel caso di nuclei monoparentali i lavoratori:

  • con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme “atipiche” previste ex lege) o che prestino attività professionale/imprenditoriale all’interno dell’Azienda o del gruppo di Aziende promotrici dell’Asilo Nido Aziendale;
  • in fase di assunzione con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme “atipiche” previste ex lege). In ogni caso la fruizione del Buono può decorrere solo dopo l’inizio dell’attività lavorativa nell’Azienda o del gruppo di Aziende promotrici dell’Asilo Nido Aziendale;
  • in fase di rientro nell’attività lavorativa nell’Azienda o del gruppo di Aziende promotrici dell’Asilo Nido Aziendale con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme “atipiche” previste ex lege) dopo un congedo per maternità o dopo periodi di non lavoro connessi ad attività di cura in ambito familiare. In ogni caso la fruizione del Buono può decorrere solo dopo la ripresa dell’attività lavorativa.

Tutti i destinatari di cui sopra devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

  1. residenza in un Comune della provincia di Trento oppure domicilio per l’attività lavorativa;
  2. presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più figli minori su cui si esercita la responsabilità genitoriale o minori in affidamento familiare con età fino a 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex lege n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza);
  3. condizione economica al di sotto della soglia prevista stabilita sulla base dell’indicatore I.C.E.F. (Indicatore della Condizione Economica Familiare) specifico per Buoni di Servizio e in corso di validità;
  4. conformità a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i. per i servizi richiesti per minori con età compresa tra i 3 mesi e i 6 anni (ivi compresi i servizi conciliativi erogati presso gli Asili Nido Aziendali acquisiti mediante i Buoni di servizio);
  5. non beneficiare di altre sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo da altri Enti pubblici.

Per maggiori informazioni e altri requisiti specifici consultare la parte seconda Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio.

Come fare

  1. Si richiede a un CAF o a uno sportello provinciale per l'assistenza e l'informazione al pubblico di elaborare la Domanda ICEF per Buoni di servizio, per verificare l'idoneità del proprio nucleo familiare a presentare richiesta e conoscere il massimale finanziabile con un singolo Buono di Servizio.
  2. Si scelgono le attività di interesse per i propri figli o minori in affido tra quelle proposte dai Soggetti Erogatori inseriti nell'apposito elenco e si concordano con essi uno o più Progetti di Erogazione del servizio (P.E.S.), che definiscono i servizi prenotati, i costi complessivi, la quota ammessa al finanziamento del Buono di Servizio e la quota residua che la famiglia deve versare al Soggetto Erogatore. I P.E.S. sono redatti in forma digitale.
  3. Quando si hanno i P.E.S. per tuttii servizi di interesse per tutti i minori coinvolti, si richiede il Buono di Servizio secondo le seguenti modalità:
  • sottoscrizione online della domanda generata dal sistema informatico con firma OTP (one time password) tramite codice univoco inviato all’utente sul suo dispositivo di telefonia mobile;
  • invio online della domanda alla Provincia completa di tutti gli allegati previsti, tramite conferma nel sistema informatico online e caricamento nel sistema degli allegati.

Tempi e scadenze

45 giorni

Giorni massimi di attesa

Le graduatorie di assegnazione sono approvate, fermo restando le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione provinciale, nel corso del mese successivo rispetto a quello di presentazione della richiesta di Buono di servizio.È possibile presentare domanda di Buono di servizio in qualsiasi momento dell’anno. Per l’inserimento nella graduatoria mensile, le domande dovranno essere inviate online dall’Area riservata dedicata entro il 26esimo giorno del mese. Le richieste rimaste inevase verranno valutate nella graduatoria di prima adozione successiva.Sono coperti dal Buono di servizio solo i servizi resi successivamente all'attribuzione del Buono mediante graduatoria e all'attivazione dello stesso da parte del Soggetto Erogatore. Il Buono di servizio non ha valore retroattivo. Non è possibile attivare un nuovo Buono se non si è utilizzato quello precedentemente concesso per almeno il 70% del suo valore.L’esito delle domande presentate verrà comunicato attraverso il portale online dedicato; sarà possibile verificarlo anche presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam.

OBBLIGHI DI UTILIZZO DEL BUONO DI SERVIZIO

  1. RITIRO DEL BUONO: il titolare del Buono di servizio, oppure il Soggetto Erogatore o un altro soggetto delegato, deve ritirare per ogni minore il "Registro Presenze" presso la Struttura Ad Personam.
  2. ATTIVAZIONE DEL BUONO: il titolare deve richiedere al Soggetto erogatore di attivare il Buono, ossia iniziare ad usufruire dei servizi previsti dallo stesso, entro 180 giorni dalla data di emissione. La durata del servizio non può superare i dodici mesi dalla data di attivazione. In caso di non utilizzo o di utilizzo parziale entro il termine di validità il Buono di servizio diventa inutilizzabile.
  3. UTILIZZO DEL BUONO: la/il titolare deve utilizzare il Buono presso il Soggetto Erogatore e secondo le modalità specificate nel “Progetto di Erogazione del Servizio” (P.E.S.) presentato all’atto della richiesta del Buono.
    1. Durante l’erogazione del servizio, la/il titolare del Buono – o l’altro genitore o altro maggiorenne delegato dal titolare del Buono - è tenuto a firmare giornalmente il “Registro Presenze” che attesta l’avvenuta prestazione da parte del Soggetto Erogatore (specificando data e orario giornaliero di servizio). In caso di servizi residenziali la/il titolare firmerà il Registro Presenze il giorno di avvio del servizio e quello di termine; per la firma nelle giornate di permanenza residenziale, delegherà uno degli accompagnatori/educatori individuati congiuntamente con l’Ente Erogatore.
    2. Al termine del servizio la/il titolare del Buono di servizio è tenuto obbligatoriamente a rendere una dichiarazione relativa ai servizi di conciliazione ottenuti al Soggetto Erogatore ai fini della fatturazione all’Amministrazione, da cui emerga che sono stati ottenuti nel rispetto dei presenti Criteri, e pertanto ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio, pena l’esclusione da qualsiasi futura graduatoria di attribuzione di Buoni

Costi

Contributo finanziario da parte del titolare del buono
variabile

Accedi al servizio

Domanda Buoni di servizio

Autenticazione

SPID Livello 2

Documenti

Normativa di riferimento

Approvazione dei 'Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio - periodo 1 settembre 2022 - 31 dicembre 2024' nell'ambito del Programma Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento.

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Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio per il periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2024 (approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1328 del 22 luglio 2022)

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Disposizioni vaccini

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Si può richiedere il Buono di Servizio di fascia A e A1 (età 3 mesi – 3 anni) solo se i bambini fruitori
dei servizi sono residenti in un Comune privo di nido d’infanzia comunale – intercomunale - in
convenzione a titolo oneroso per il Comune.
Per maggiori informazioni leggere il documento allegato.

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In caso di servizi a favore di minori con disabilità, difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza con età superiore ai 14 anni o per i quali si richiede un costo maggiorato rispetto alla quota oraria massima riconoscibile per la fascia di età di appartenenza, verificare la validità della certificazione che dovrà essere allegata alla domanda di Buono di Servizio.
Per maggiori informazioni leggere il documento allegato.

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