Descrizione
È un contributo per la realizzazione in ambito provinciale di campagne di promozione della conoscenza e della pratica delle attività sportive volte a favorire, anche alternativamente:
a) la parità di genere;
b) la coesione e l’inclusione sociale col fine di prevenire situazioni di marginalità, esclusione o disagio sociale;
c) il coinvolgimento delle persone con disabilità..
Le campagne di promozione di cui al punto precedente possono essere realizzate anche in ambito extra provinciale qualora svolta da associazioni e società sportive con sede legale in provincia di Trento ma obbligate a svolgere attività sportiva fuori provincia per comprovata mancanza o indisponibilità di strutture sportive adatte.
Sono ammissibili le domande che comportano una spesa sostenuta non inferiore a 8.000 euro e che si riferiscono a iniziative che si intendono realizzare nella stagione sportiva che si conclude nell’anno seguente a quello di presentazione della domanda. Qualora la realizzazione delle iniziative ricada su due anni solari, le stesse si considerano relative all’anno nel quale vengono concluse.
Le domande di contributo con procedura valutativa sono presentate:
a) in forma semplice dalla singola associazione o società sportiva;
b) in forma aggregata dalla singola associazione o società sportiva, in qualità di capofila, in partenariato con altre associazioni o società sportive o altri enti pubblici o soggetti privati, aventi sede legale in provincia di Trento e riconosciuti dal CONI o dal CIP o iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8. In tale caso ogni rapporto amministrativo e finanziario è intrattenuto con il soggetto capofila mentre i soggetti partner devono dichiarare di essere parte attiva del progetto.
Sono ammesse tutte le seguenti spese, riferite alla stagione sportiva in cui si svolge l’attività oggetto del contributo e che si conclude nell’anno seguente a quello di presentazione della domanda:
a) pubblicizzazione dell’iniziativa;
b) acquisto di materiali e servizi di supporto all’iniziativa;
c) affitto di attrezzature, impianti o spazi sportivi;
d) rimborsi e compensi ai seguenti lavoratori sportivi: allenatori, istruttori, preparatori atletici;
e) rimborsi e compensi ai tecnici sportivi iscritti agli albi professionali;
f) rimborsi ai volontari sportivi;
g) visite medico-sportive degli atleti;
h) spese di viaggio degli atleti, se sostenute direttamente dall’associazione o società sportiva.
Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa ammessa, nel limite massimo di 40.000 euro e comunque nei limiti del disavanzo e delle risorse disponibili.
La misura del contributo è aumentata di 5 punti percentuali se le campagne di promozione prevedono il coinvolgimento attivo di testimonial olimpici in azioni volte all’apprendimento, messa in pratica e diffusione dei valori olimpici (fair play, partecipazione, amicizia, lealtà, solidarietà, impegno, rispetto, coraggio, miglioramento di sé, pace, uguaglianza, internazionalismo) e/o dei valori paralimpici (coraggio, determinazione, ispirazione, uguaglianza).
Fermo restando il limite massimo di contributo di 40.000 euro, la misura del contributo può essere aumentata del 10% per le campagne individuate dalla Giunta provinciale che denotano particolare valenza rispetto all’avviamento alla pratica sportiva giovanile e alle iniziative volte a favorire la coesione sociale.
Il contributo è previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 "Legge provinciale sullo sport 2016".
Vincoli
Sono ammissibili a finanziamento solo le iniziative che comportano una spesa pari o superiore a 8.000 euro.
Ogni richiedente può chiedere il finanziamento per un massimo di una iniziativa per anno.
Le domande che ottengono un punteggio inferiore a 18 su 51 non sono ammesse a contributo.
CUP
Le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il codice unico di progetto (CUP), riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo è introdotto all’articolo 5, comma 6 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - convertito con la legge 21 aprile 2023, n. 41 e modificato con la legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Le indicazioni operative riguardanti l'applicazione del CUP sono definite dall'Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 728 del 23 maggio 2024.