Descrizione
Le case per ferie sono esercizi ricettivi, gestiti in via diretta o indiretta, attrezzati ed organizzati per ospitare temporaneamente persone o gruppi senza fine di lucro.
Assume la dizione “case vacanze gruppi” quelle attrezzate per il soggiorno di persone organizzate su base volontaria, che autogestiscono direttamente la struttura durante il periodo di permanenza.
Si considerano "case per ferie" anche i complessi ricettivi con finalità affini quali foresterie, pensionati studenteschi, casa della giovane, case religiose di ospitalità, centri di vacanze per anziani o minori e simili.
Nelle case per ferie- case vacanze gruppi possono essere ospitate prevalentemente le categorie di persone indicate nella SCIA e che risultano dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private ovvero soci di enti, associazioni o altre organizzazioni operanti per finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive.
Vincoli
Le Case per ferie tradizionali e quelle con la dizione "case vacanze gruppi" devono rispettare la normativa vigente in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza.
Le Case per ferie tradizionali devono possedere i seguenti requisiti minimi strutturali:
- superficie minima delle camere di almeno 8 e 12 metri quadrati per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto, aumentata di 4 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto autorizzato; per il raggiungimento della superficie minima si considera anche la cabina-armadio fino ad un massimo di 2 metri quadrati;
- una superficie minima dei bagni privati di almeno 3 metri quadrati ed una dotazione minima costituita da un lavandino, una vasca o una doccia ed un wc;
- per le camere senza bagno privato installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di un lavabo ogni 4 posti o frazione, nonché un vano wc e un vano doccia ogni 8 posti letto o frazione;
- una o più sale comuni per una superficie complessiva di almeno 0,8 metri quadrati per posto letto aumentata a 1 metro quadrato per posto letto qualora le sale comuni coincidano con le sale destinate alla consumazione dei pasti;
- almeno un apparecchio telefonico ad uso comune;
E’ consentita l’aggiunta occasionale e temporanea in ciascuna camera di un letto nel caso in cui gli ospiti accompagnino un minore di età, ma dovrà essere rimosso al momento della partenza dell’ospite.
Devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio:
- servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24;
- servizio di pulizia della camera una volta al giorno;
- cambio della biancheria da camera almeno due volte alla settimana ed ad ogni cambio di ospite;
- fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.
La Casa per ferie con dizione “case vacanze gruppi” deve invece possedere i seguenti requisiti minimi strutturali:
- superficie minima delle camere di almeno 8 metri quadrati; ad ogni letto base può essere sovrapposto un altro letto purché sia garantita in ogni camera una cubatura minima non inferiore a 8 metri cubi per posto letto. Un rapporto illuminometrico non inferiore a 1/12 della superficie del pavimento ovvero una cubatura minima non inferiore a 6 metri cubi per posto letto ed un rapporto non inferiore a quello previsto dal regolamento del comune territorialmente competente;
- per le camere senza bagno privato, installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di un lavabo ogni 5 posti letto o frazione nonché un vano wc e un vano doccia ogni 10 posti letto o frazione;
Non sono previsti requisiti minimi di servizio
Il gestore dell'attività e tenuto ai seguenti obblighi normativi:
- Comunicare i nominativi degli ospiti all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro le 24 ore, esclusivamente tramite il portale weballoggitati.it accessibile con le credenziali fornite dalla Questura di Trento.
- Inserire online le presenze turistiche (moduli C59-ISTAT) nel Sistema Turistico provinciale (STU) per la rilevazione statistica ISTAT.
- Versare l'imposta provinciale di Soggiorno, riscossa dai propri ospiti, tramite il portale Pagosemplice alle scadenze stabilite. Tutte le informazioni relative all'applicazione dell'imposta provinciale di soggiorno sono reperibili sul sito di Trentino Riscossioni S.p.a nella sezione dedicata alla predetta imposta di soggiorno. Le Case Vacanze Gruppi non sono tenute al pagamento dell'imposta di soggiorno.
Il gestore della Casa vacanza gruppi è tenuto inoltre a comunicare al Comune la chiusura temporanea nel caso questa si protragga per un periodo continuativo superiore a 8 mesi.