Possono essere inseriti nell’”Elenco dei Soggetti abilitati all’erogazione dei servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio” i Soggetti di seguito classificati:
A) nel caso di servizi erogati a favore di minori con età tre mesi – tre anni:
- le Istituzioni pubbliche presenti sul territorio provinciale finalizzate all’erogazione di servizi nel settore della prima infanzia;
- gli organismi privati che operano in regime di convenzione o di appalto di pubblico servizio con Enti locali provinciali nel settore della prima infanzia;
- gli organismi iscritti all’albo provinciale di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall’articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all’albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi di cui all’articolo 6 della medesima legge provinciale n. 4/2002;
- gli organismi operanti in forma privata ed autonoma sul territorio provinciale nel settore dell’infanzia, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed operanti sul territorio provinciale nell’ambito dell’educazione e dell’animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori.
Nel caso venga richiesta abilitazione all’erogazione dei servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio per gli Asili Nido Aziendali, i Soggetti richiedenti dovranno inoltre essere in possesso di un incarico di gestione di almeno un servizio di Asilo Nido Aziendale in provincia di Trento sottoscritto con almeno un’Azienda promotrice del servizio di Asilo Nido Aziendale per i propri dipendenti e/o collaboratori. Tale incarico di gestione dovrà espressamente riportare le modalità di concessione o messa a disposizione delle strutture da parte dell’Azienda/e promotrice/i ed avere una durata utile di almeno 12 mesi dalla data di presentazione all’Amministrazione della domanda di inserimento nell’Elenco dei Soggetti abilitati all’erogazione dei Servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio.
B) nel caso di servizi erogati a favore di minori con età tre anni – sei anni:
- le Scuole dell’infanzia equiparate della Provincia di Trento;
- gli organismi iscritti all’albo provinciale di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall’articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all’albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi di cui all’articolo 6 della medesima legge provinciale n. 4/2002;
- gli organismi privati che operano in regime di convenzione o appalto di pubblico servizio con Enti locali provinciali per l’erogazione di servizi di educazione ed animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;
- gli organismi operanti in forma privata ed autonoma sul territorio provinciale nel settore dell’infanzia, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed operanti sul territorio provinciale nell’ambito dell’educazione e dell’animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori.
C) nel caso di servizi erogati a favore di minori con età 6 anni - 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza):
- le Istituzioni scolastiche pubbliche che operano nell’ambito del primo ciclo di istruzione così come contemplato dalla Legge n. 53/2003;
- le scuole primarie e secondarie di primo grado paritarie o autorizzate;
- gli organismi iscritti all’albo provinciale di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall’articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all’albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi di cui all’articolo 6 della medesima legge provinciale n. 4/2002;
- gli organismi privati che operano in regime di convenzione o appalto di pubblico servizio con Enti locali provinciali per l’erogazione di servizi di educazione ed animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;
- gli organismi operanti in forma privata ed autonoma sul territorio provinciale nel settore dell’infanzia, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed operanti sul territorio provinciale nell’ambito dell’educazione e dell’animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori.
Inoltre, tutti i Soggetti di cui sopra, indipendentemente dalle fasce di età dei minori a cui sono erogati i servizi, devono:
Nel caso in cui il Soggetto Erogatore abbia più sedi operative dovrà rispettare i requisiti richiesti in ogni singola sede operativa in relazione alla fascia/fasce di età e alla tipologia di servizi erogati.
La domanda presentata dall’Ente, completa di tutti i documenti richiesti, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente richiedente o da un suo delegato con potere di firma.