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La commissione autorizza:
a) l'esecuzione di lavori su piste esistenti o di nuova realizzazione, comprese le relative opere accessorie e le altre infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale;
b) l'esecuzione dei lavori conseguenti alla sostituzione o alla modifica delle linee funiviarie e delle relative opere accessorie ritenute non sostanziali secondo quanto disposto dall'articolo 15;
c) l'esecuzione di lavori per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale;
d) l'esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modifica delle strutture alpinistiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), comprese le relative opere e infrastrutture accessorie.