Descrizione
I beni del demanio provinciale e del patrimonio indisponibile sono destinati all'uso pubblico, secondo la disciplina prevista nelle leggi speciali che li riguardano e nell'interesse della collettività provinciale.
- Il demanio provinciale, in relazione alla natura di ciascun bene, può essere destinato all'uso pubblico generale ovvero ad usi particolari in quanto compatibili con l'interesse generale.
- I beni del patrimonio indisponibile, in relazione alla loro natura, possono essere utilizzati ai fini pubblici generali ovvero destinati all'uso diretto da parte dell'amministrazione provinciale e di enti o organismi da essa dipendenti ovvero ad usi particolari in quanto compatibili con l'interesse generale.
Gli usi particolari di cui sopra possono essere consentiti in favore di soggetti pubblici o privati mediante concessione, sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale (art. 43 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23).
La concessione (e il relativo rinnovo), per i beni assegnati al Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette, viene rilasciata dallo stesso Servizio.