Descrizione
La misura a supporto della liquidità è messa in campo nell'ambito dello schema di Protocollo Energia tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A., Banche, Intermediari finanziari e Confidi. Gli operatori economici che attiveranno linee di finanziamento (Linea Energia) con le Banche aderenti al Protocollo Energia, riceveranno un contributo dalla Provincia, volto ad abbattere il costo del debito.
Principali caratteristiche della linea di finanziamento Energia (Linea Energia)
- DURATA: massimo 8 anni (di cui 2 di preammortamento)
- PERIODO DI PREAMMORTAMENTO: 2 anni con tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo pari al 3% (interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12° e del 24° mese dall’erogazione del finanziamento)
- PERIODO DI AMMORTAMENTO: massimo 6 anni, ad un tasso annuo variabile non superiore ad Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread massimo di 250 bps
- GARANZIA CONFIDI
I soggetti aderenti al Protocollo Energia
Gli istituti bancari presso cui potrà essere attivata la Linea Energia sono:
- Cassa Centrale Banca (Cassa di Trento Lavis Mezzocorona Valle di Cembra e Alta Vallagarina, Cassa Rurale Alta Valsugana, Cassa Rurale Alto Garda - Rovereto, Cassa Rurale di Ledro, Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia, Cassa Rurale Vallagarina, Cassa Rurale Valsugana e Tesino, Cassa Rurale Val di Fiemme, Cassa Rurale Val di Non - Rotaliana e Giovo, Cassa Rurale Val di Sole, FPB Cassa di Fassa Primiero e Belluno, La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella);
- Mediocredito Trentino Alto Adige;
- Raiffeisen Schlern-Rosengarten;
- Sparkasse;
- Volksbank.
Al Protocollo Energia hanno aderito anche Cooperfidi e Confidi Trentino Imprese, chiamati a concedere le garanzie sulle linee di finanziamento attivate dagli operatori economici a valere sul Protocollo Energia.
Misura contributiva
Il contributo è determinato in misura forfettaria pari all’1,50%, calcolato sul valore dell’importo mutuato e relativamente al primo biennio di durata del finanziamento. Il contributo è erogato in unica soluzione successivamente all’avvenuto pagamento della prima rata di interessi.
In attuazione a quanto previsto dalla DGP 39/2024, a partire dal 7 febbraio 2024, il contributo verrà concesso in regime de minimis ai sensi del nuovo Regolamento 2023/2831. Fino al 30 giugno 2024, il contributo potrà essere concesso ai sensi del vecchio regolamento de minimis (Regolamento 1407/2014 e s.m.i.) soltanto se più favorevole per il soggetto richiedente in termini di massimale dell’aiuto.
Per gli operatori attivi nella produzione primaria di prodotti agricoli e nei settori della pesca e dell’acquacoltura, coerentemente a quanto disposto dalla DGP 1069/2024, fino al 31/12/2024 il contributo verrà concesso ai sensi del regime Temporary Crisis and Transition Framework. A partire dal 1° gennaio 2025, i contributi saranno concessi in regime de minimis ai sensi del nuovo Regolamento 2023/2831 o, se non applicabile, ai sensi del Regolamento 1408/2013 e del Regolamento 717/2014 nel rispetto delle soglie massime previste.
Per le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti agroalimentari non agricoli, nel settore forestale e per quelle che svolgono attività connesse ai settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura, dal 1° luglio 2024 i contributi saranno concessi in regime de minimis ai sensi del nuovo Regolamento 2023/2831.
Vincoli
Obblighi
L’accesso al contributo comporta i seguenti obblighi:
- non estinguere o decurtare il finanziamento durante il periodo di preammortamento;
- conservare e mettere a disposizione su richiesta dell’amministrazione provinciale competente e per un periodo di due anni successivi alla data di erogazione del finanziamento, la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo;
- comunicare tempestivamente alla Banca, e comunque entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi modifica rilevante ai fini della concessione del finanziamento e del relativo contributo o ai fini del mantenimento degli stessi.