Descrizione
Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi con qualsiasi veicolo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono obbligatoriamente iscriversi all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che costituisce l'autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada. Fanno eccezione le imprese che esercitano l'attività con autoveicoli di massa complessiva non superiore a 1,5 tonnellate che sono tenute solo all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.
Non sono obbligate all'iscrizione all'Albo/REN le imprese che esercitano l'autotrasporto esclusivamente con autoveicoli ad uso speciale (autospazzatrici, autopompe, etc.), con ciclomotori, motoveicoli, macchine operatrici e macchine agricole.
Nello specifico sono soggette all'iscrizione all'Albo autotrasportatori le imprese che esercitano l'attività con:
- autocarri;
- trattori stradali;
- autoveicoli per trasporti specifici;
- autotreni;
- autoarticolati;
- mezzi d'opera;
- autovetture.
Requisiti
All'atto di iscrizione all'Albo/REN è necessario dimostrare di essere in possesso dei requisiti di:
A) onorabilità, che viene dimostrato e reso da:
- amministratore unico, ovvero da tutti i membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo quanto previsto nella lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone (Snc, Sas);
- dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare;
- dal gestore dei trasporti;
B) idoneità finanziaria,
Per soddisfare il requisito dell'idoneità finanziaria, un'impresa deve in ogni momento essere in grado di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa dimostra di disporre ogni anno di capitale e di riserve, per un valore di almeno:
- 9 000 EUR per il primo veicolo a motore utilizzato;
- 5 000 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate;
- e 900 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 1,5 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate.
Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile superi le 1,5 tonnellate ma non le 3,5 tonnellate, dimostrano di disporre ogni anno di un capitale e di riserve, per un valore di almeno:
- 9000 EUR per il primo veicolo utilizzato; e
- 900 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.
Per determinare l’importo dell’idoneità finanziaria non si considerano gli autoveicoli aventi massa complessiva inferiore o uguale a 1,5 tonnellate ed i rimorchi.
Si comprova tramite:
- un'attestazione rilasciata da un revisore legale (Commercialista);
- un’attestazione di vigenza di contratto di fideiussione rilasciata da una o più Banche, da Compagnie di Assicurazione o da un intermediari finanziari, iscritti nei rispettivi albi (vedere "Tipi di iscrizione all'Albo" per la modulistica);
- un’attestazione rilasciata da una Compagnia di Assicurazione attestante l’esistenza di una polizza di responsabilità civile professionale (RCP) e che vale solo per le “nuove” imprese di autotrasporto, limitatamente ai primi due anni di iscrizione (vedere "Tipi di iscrizione all'Albo" per la modulistica);
C) idoneità professionale, che si dimostra designando un gestore dei trasporti in possesso del requisito di onorabilità e dell'attestato di idoneità professionale oppure dell'attestato di frequenza di un corso di formazione preliminare presso Ente accreditato. Il gestore dei trasporti dev'essere residente nell'UE e può essere:
- interno all'impresa, a condizione che rivesta le cariche o posizioni di titolare dell'impresa, amministratore unico, socio illimitatamente responsabile nelle società di persone (Snc, Sas) oppure lavoratore subordinato avente lavoratore subordinato, avente qualifica non inferiore al 2° livello impiegati del CCNL trasporti e spedizioni merci, cui siano state espressamente conferite le relative attribuzioni di gestore dei trasporti. È consentito un contratto di lavoro part time di tipo orizzontale, con una presenza giornaliera in azienda pari ad almeno il 50% del tempo pieno (20 ore settimanali);
- esterno all'impresa a condizione che:
- sia abilitato, in base ad un contratto, ad esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto di un'impresa, con la precisazione dei compiti che deve svolgere e con l'indicazione delle sue responsabilità. Al gestore esterno devono essere attribuiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse;
- diriga effettivamente e continuativamente, in qualità di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un'unica impresa che abbia al massimo cinquanta veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi;
- non abbia legami con altre imprese di trasporto.
Il gestore esterno dei trasporti ha i seguenti compiti:
- la gestione della manutenzione dei veicoli,
- la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto,
- la contabilità di base,
- la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli;
- la verifica delle procedure di sicurezza.
D) requisito di stabilimento, che consiste nella disponibilità di:
- una sede amministrativa, effettiva e stabile, situata in Italia e dotata di locali in cui conserva i principali documenti contabili/fiscali e di trasporto;
- una sede operativa, in Italia, presso cui l’impresa effettua la manutenzione dei veicoli in disponibilità (può essere l'officina interna o esterna);
- uno (o più) autoveicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi: I veicoli devono essere in disponibilità dell’impresa a titolo di proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato dominio, comodato d’uso gratuito o in locazione senza conducente;
Tipi di iscrizione all'albo
Esistono quattro tipi di iscrizione all’Albo:
- iscrizione limitata, relativa alle imprese che esercitano l’attività solo con autoveicoli aventi massa complessiva fino a 1,5 tonnellate e che sono tenute a dimostrare solo il requisito dell’onorabilità:
- iscrizione limitata, relativa alle imprese che esercitano l’attività con autoveicoli aventi massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate
- iscrizione senza vincoli e limiti, relativa alle imprese che esercitano l’attività con veicoli senza limitazioni di peso
- iscrizione nella sezione speciale dell'Albo, riservata a:
- cooperative tra persone fisiche che abbiano tra i propri soci imprenditori, di numero non inferiore a nove, iscritti all'albo degli Autotrasportatori e autorizzati all’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi;
- cooperative tra persone giuridiche che abbiano tra i propri soci imprese, di numero non inferiore a cinque, iscritte all'albo degli autotrasportatori e autorizzate all’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi;
- ai consorzi che abbiano tra i soci imprese, di numero non inferiore a cinque, iscritte all'albo degli autotrasportatori e autorizzate all’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.
Iscrizione all'Albo e nel REN
L'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi avviene a seguito di presentazione della domanda, con i relativi allegati, alla provincia competente per territorio della sede principale o unica dell'impresa, sia essa ditta individuale o società.
Le imprese di autotrasporto già iscritte all'Albo e nel REN della provincia in cui abbiano la sede legale (o principale) e che abbiano istituito una sede secondaria nella provincia di Trento (iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio), devono iscriversi all'albo e al REN di Trento come sede secondaria presentando l'apposita documentazione (vedi sezione "Modulistica").
Nel caso in cui un'impresa di autotrasporto trasferisca la propria sede legale (o principale) nella provincia di Trento è necessario presentare apposita domanda (vedi sezione "Modulistica") di iscrizione nell'albo e nel REN per trasferimento sede. Contestualmente dovrà richiedere la cancellazione dall'albo/REN di provenienza per trasferimento della sede.
La formazione, la tenuta e la pubblicazione dell’albo degli autotrasportatori rientra tra le attribuzioni del Comitato Centrale per l’albo degli autotrasportatori che, ai sensi dell’art.8, lett. a) della legge n. 298/1974, pubblica sul proprio sito (clicca qui) l’elenco di tutte le imprese iscritte.
In tal modo, i committenti dei servizi di trasporto possono verificare, preliminarmente alla stipula di un contratto di trasporto, la regolarità dell'iscrizione nell'Albo/REN, nonché la regolarità contributiva presso l'INPS, INAIL dell’impresa di autotrasporto, iscritta all’Albo, cui intendono affidare il trasporto stesso.
Di regola, quindi, l'impresa committente non dovrà richiedere, prima della stipula di un contratto di trasporto, il certificato di iscrizione nell'albo/REN del vettore. Certificato che, invece, l'impresa di trasporto dovrà richiedere, secondo l'apposito modello, e tenere a bordo del veicolo, nel caso di esercizio dell'attività dell'autotrasporto con autoveicoli acquisiti in disponibilità a titolo di locazione senza conducente, nei casi consentiti dalla vigente normativa.
Il Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore è composto di due sezioni separate:
- la prima, denominata sezione imprese e gestori, contiene almeno i seguenti dati: denominazione e forma giuridica dell’impresa, sede sociale, nome dei gestore dei trasporti e, se del caso, di un legale rappresentante, tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto di autorizzazione e, se del caso, numero della licenza comunitaria;
- la seconda, denominata sezione sanzioni, contiene almeno i dati relativi a numero, categoria e tipo di infrazioni gravi che hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione negli ultimi due anni e inoltre vi sono i dati di nome e persone dichiarate inidonee a dirigere l’attività di trasporto di un’impresa, finché non abbiano ottenuto la riabilitazione o sia stata ripristinata l’onorabilità.
L'iscrizione all'albo e al REN sono necessari per ottenere il documento unico di circolazione "uso terzi", ma per poter poi esercitare l'attività è necessario anche l'accesso al mercato, obbligatorio per chi esercita con veicoli con massa complessiva superiore a 1,5 t.
Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi che esercitano l'attività esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 t devono dimostrare solo il requisito dell'onorabilità.
Contestualmente alla dimostrazione dei predetti requisiti, o comunque prima della formale iscrizione all'Albo, le imprese dimostreranno l'avvenuto versamento (solo all'atto dell'iscrizione) della tassa di concessione governativa di 168 euro.
Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo è necessaria:
- la permanenza dei requisiti sopraindicati;
- il pagamento delle quote annuali.