Descrizione
L'esercizio dell'autotrasporto di cose senza alcuna limitazione nella tipologia di veicoli utilizzati è soggetto all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e nel REN con la dimostrazione dei quattro requisiti per l’accesso alla professione: onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento.
L’unica eventuale limitazione può derivare dall’attestato di idoneità professionale del gestore dei trasporti, che se è solo di tipo nazionale, consentirà all’impresa di operare solo in Italia.
Ottenuta l’iscrizione nell’Albo e nel REN, l’impresa dovrà immettere in circolazione almeno un autoveicolo da adibire al trasporto di cose per conto di terzi, presentando domanda di immatricolazione, reimmatricolazione o duplicato della carta di circolazione e dimostrando di aver acquisito la disponibilità del veicolo a titolo di proprietà, di leasing, di usufrutto, o in virtù di un contratto di vendita a rate (patto di riservato dominio), o di un contratto di noleggio cioè tramite un contratto di locazione senza conducente della durata di almeno sei mesi registrato presso l'Agenzia delle Entrate, oppure a titolo di comodato con contratto della durata di almeno due anni registrato all'Agenzia delle Entrate.
A seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE 2020/1055 e del Decreto Dirigenziale MIMS di data 08/04/2022, non è più necessario acquisire un’autorizzazione conto terzi per effettuare l’accesso al mercato dell’autotrasporto. Quindi le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e nel Registro Elettronico Nazionale possono immatricolare e/o utilizzare veicoli di qualsiasi classe ambientale euro.
Per le nuove imprese, ai fini della segnalazione della data di inizio attività al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, occorre presentare a tale Ufficio una copia del provvedimento di iscrizione nell’albo/REN, unitamente ad una copia della carta di circolazione dell'autoveicolo immesso in circolazione.
Requisiti
All'atto di iscrizione all'Albo/REN è necessario dimostrare di essere in possesso di:
A) requisito di onorabilità, che viene dimostrato e reso da:
- amministratore unico, ovvero da tutti i membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo quanto previsto nella lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone (Snc, Sas);
- dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare;
- dal gestore dei trasporti;
B) requisito di idoneità finanziaria.
Per soddisfare il requisito dell'idoneità finanziaria, un'impresa deve in ogni momento essere in grado di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore legale o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa dimostra di disporre ogni anno di capitale e di riserve, per un valore di almeno:
- 9000 euro per il primo veicolo a motore utilizzato;
- 5000 euro per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate;
- 900 euro per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 1,5 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate.
Per determinare l’importo dell’idoneità finanziaria non si considerano gli autoveicoli aventi massa complessiva inferiore o uguale a 1,5 tonnellate ed i rimorchi.
Si comprova tramite:
- un'attestazione rilasciata da un revisore legale (Commercialista);
- un’attestazione di vigenza di contratto di fideiussione rilasciata da una o più Banche, da Compagnie di Assicurazione o da un intermediari finanziari, iscritti nei rispettivi albi (vedere "Tipi di iscrizione all'Albo" per la modulistica);
- un’attestazione rilasciata da una Compagnia di Assicurazione attestante l’esistenza di una polizza di responsabilità civile professionale (RCP) e che vale solo per le “nuove” imprese di autotrasporto, limitatamente ai primi due anni di iscrizione (vedere "Tipi di iscrizione all'Albo" per la modulistica);
C) requisito d'idoneità professionale, che si dimostra designando un gestore dei trasporti in possesso del requisito di onorabilità e dell'attestato di idoneità professionale oppure dell'attestato di frequenza di un corso di formazione preliminare presso Ente accreditato.
Il gestore dei trasporti dev'essere residente nell'UE e può essere:
- interno all'impresa, a condizione che rivesta le cariche o posizioni di titolare dell'impresa, amministratore unico, socio illimitatamente responsabile nelle società di persone (Snc, Sas) oppure lavoratore subordinato avente lavoratore subordinato, avente qualifica non inferiore al 2° livello impiegati del CCNL trasporti e spedizioni merci, cui siano state espressamente conferite le relative attribuzioni di gestore dei trasporti. È consentito un contratto di lavoro part time di tipo orizzontale, con una presenza giornaliera in azienda pari ad almeno il 50% del tempo pieno (20 ore settimanali);
- esterno all'impresa a condizione che:
- sia abilitato, in base ad un contratto, ad esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto di un'impresa, con la precisazione dei compiti che deve svolgere e con l'indicazione delle sue responsabilità. Al gestore esterno devono essere attribuiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse;
- diriga effettivamente e continuativamente, in qualità di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un'unica impresa che abbia al massimo cinquanta veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi;
- non abbia legami con altre imprese di trasporto.
Il gestore esterno dei trasporti ha i seguenti compiti:
- la gestione della manutenzione dei veicoli,
- la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto,
- la contabilità di base,
- la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli;
- la verifica delle procedure di sicurezza.
D) requisito di stabilimento, che consiste nella disponibilità di:
- una sede amministrativa, effettiva e stabile, situata in Italia e dotata di locali in cui conserva i principali documenti contabili/fiscali e di trasporto;
- una sede operativa in Italia, ove l’impresa svolge con l'ausilio delle attrezzature e strutture appropriate, le sue attività commerciali ed amministrative e gestisce le operazioni di trasporto utilizzando i veicoli in sua disponibilità con le attrezzature tecniche appropriate;
uno (o più) autoveicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi: i veicoli devono essere in disponibilità dell’impresa a titolo di proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato dominio, comodato d’uso gratuito o in locazione senza conducente;
Al fine della dimostrazione del requisito, l’impresa si deve infine impegnare affinché il volume delle operazioni di trasporto concretamente effettuate sia proporzionato al numero dei veicoli a disposizione e di conducenti utilizzati (secondo parametri da fissare con apposita norma ancora da emanare). Inoltre se effettua trasporti internazionali, deve impegnarsi a far rientrare in Italia i veicoli utilizzati al più tardi entro otto settimane dalla partenza.