Contributo per l’acquisto della prima casa di abitazione - 2026

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Contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione a favore di giovani, giovani coppie e famiglie numerose

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Le domande si possono presentare a partire dal 2 novembre 2026.

Tutta la documentazione sarà resa disponibile a breve.

Descrizione

Di seguito si riassumono per punti i contenuti del bando; ti raccomandiamo di leggere con attenzione il testo ufficiale disponibile nella sezione: Documenti - Normativa di riferimento.

Puoi accedere al contributo se acquisti la tua prima casa di abitazione successivamente al 1° gennaio 2026. La richiesta è ammessa anche in caso di acquisto non ancora concluso, purché tu sia già in possesso di un contratto preliminare di compravendita o di una proposta di acquisto.

Per poter fare domanda, devi appartenere a una delle seguenti categorie:

  • giovani che non abbiano ancora compiuto 40 anni alla data del 1° gennaio 2026
  • giovani coppie in cui almeno uno dei due componenti non abbia ancora compiuto 40 anni alla data del 1° gennaio 2026
  • famiglie numerose con almeno 3 figli conviventi a carico (indipendentemente dall’età dei genitori).

Il contributo che puoi ricevere è pari a:

  • euro 20.000 in caso di acquisto da parte dei giovani
  • euro 25.000 in caso di acquisto da parte delle giovani coppie
  • euro 30.000 in caso di acquisto da parte delle famiglie numerose

Il contributo è maggiorato di euro 10.000 se nel nucleo familiare che occuperà la prima casa di abitazione è presente almeno un soggetto con un grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento.

La prima casa di abitazione deve appartenere al momento del rogito a una delle categorie catastali:

  • A/2 – abitazioni di tipo civile
  • A/3 – abitazioni di tipo economico
  • A/4 – abitazioni di tipo popolare
  • A/5 – abitazioni di tipo ultrapopolare
  • A/6 - abitazioni rurali
  • A/7 – villino

Le pertinenze devono appartenere ad una delle seguenti categorie catastali:

  • C/2 - magazzini e locali di deposito;
  • C/6 - stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro);
  • C/7 - tettoie chiuse od aperte.

La prima casa di abitazione può derivare dalla fusione di più unità immobiliari contigue e l'atto di compravendita dà atto della futura fusione.

Puoi acquistare quote di proprietà, purché sia finalizzato al conseguimento della piena ed esclusiva titolarità dell’immobile adibito a prima casa di abitazione.

Non è ammesso a contributo l'acquisto, per intero o per quote, dal coniuge, l'unito civilmente o il convivente di fatto, da parenti e affini entro il primo grado e da imprese individuali o società ad essi riconducibili.

 

 

Vincoli

Entro 12 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del contributo devi: 

  • stipulare l’atto di compravendita (se alla domanda era stato presentato il preliminare) e intavolare la relativa proprietà
  • se siete una famiglia numerosa proprietaria al momento della domanda di un’unità abitativa, vendere l’unità abitativa, fatto salvo il caso in cui la stessa sia oggetto di fusione con l’unità immobiliare oggetto di domanda di contributo
  • trasferire la residenza anagrafica presso la prima casa di abitazione. Il vincolo relativo al trasferimento della residenza si applica anche agli altri componenti del nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione.

Per 10 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del contributo o, se successiva, dalla data di trasferimento della residenza:

  • devi mantenere la residenza nell’immobile  (sono ammesse deroghe temporanee autorizzate solo per documentati motivi di salute, lavoro o studio)
  • devi mantenere la proprietà dell'immobile per intero
  • non puoi concedere l’immobile in locazione, in comodato o costituire su di esso un diritto reale di godimento
  • non puoi ricavare nuove unità abitative tramite il frazionamento dell'immobile.

A chi è rivolto

Puoi accedere al contributo se, alla data di presentazione della domanda:

  • sei un giovane, siete una giovane coppia o siete una famiglia numerosa
  • sei residente in provincia di Trento; in caso di domanda presentata da due richiedenti il requisito deve essere posseduto da almeno un richiedente 
  • hai un indicatore ICEF del nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione, riferito all'edilizia abitativa agevolata 2026 (redditi/patrimonio 2025), non superiore a 0,51
  • tu e tutti i componenti del nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione (il nucleo familiare destinatario non deve coincidere necessariamente con quello di cui fai parte al momento della presentazione della domanda) non avete la titolarità di un diritto di proprietà pieno ed esclusivo su una o più unità abitative, ad eccezione
    • di quella per cui presenti la domanda di contributo (se l'hai già acquistata al momento della domanda)
    • di quella assegnata con provvedimento giudiziale a precedenti coniugi, uniti civilmente o conviventi di fatto
    • di quella nella quale risiedi al momento di presentazione della domanda se siete una famiglia numerosa. 
  • hai acquistato la prima casa di abitazione successivamente al 1° gennaio 2026 oppure hai sottoscritto un contratto preliminare di compravendita o una proposta di acquisto
  • non hai beneficiato di altri contributi provinciali per l’acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione, anche per il tramite di cooperative edilizie, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

Come fare

Domanda di contributo

Compila e trasmetti la domanda, in regola con l'imposta di bollo, utilizzando l'applicazione web raggiungibile dal link sotto riportato. L'accesso all'applicazione web deve avvenire mediante l'identificazione con SPID, CPS/CNS o CIE.

La guida alla compilazione online della domanda è disponibile al seguente link.

Se presenti la domanda insieme ad un altro richiedente, devi avere la delega scritta dell'altro richiedente, da compilare utilizzando il modulo disponibile nella sezione modulistica qui di seguito. La domanda è inammissibile qualora sia presentata da un componente non delegato.

Cosa serve

Documentazione da presentare

Domanda di contributo

alla domanda online dovrai allegare:

  • copia semplice del contratto di compravendita della prima casa di abitazione oppure copia conforme all'originale del decreto del giudice di trasferimento della proprietà dell'immobile oppure copia semplice del contratto preliminare di compravendita o della proposta di acquisto
  • in caso di domanda congiunta:
    • delega del secondo richiedente
    • informativa privacy del secondo richiedente
    • copia del documento d'identità del secondo richiedente se la delega e l’informativa privacy non sono sottoscritte digitalmente

Formati della documentazione trasmessa in modalità telematica

I file allegati alle comunicazioni devono avere uno dei seguenti formati (e relative estensioni): PDF/A, PDF, XML, TXT, TIFF, TIF,JPEG, JPG, JFIF, JPE, EML, BMP, CSV e GIF. Ciò perché tali formati sono riconosciuti idonei alla conservazione a lungo termine, in quanto i documenti prodotti con questi formati sono stabili. E' inoltre ammesso anche il formato HTML (solo per il corpo del messaggio di posta elettronica). La firma digitale, se prevista, deve essere apposta esclusivamente su file nei formati ammessi sopraindicati. I formati compressi (ad esempio .zip) non sono accettati, poiché non è garantita l'identificazione univoca dei file compressi e/o imbustati né da parte del servizio di posta elettronica certificata né da parte del sistema di gestione documentale.

Modulistica

Tempi e scadenze

2027 13 Gen

Periodo di presentazione delle domande 02/11/2026 ⇢ 13/01/2027

Concessione del contributo: entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, secondo l'ordine cronologico e fino all'esaurimento delle risorse disponibili

Erogazione del contributo:

  • entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di concessione se la domanda ha in allegato il contratto di compravendita e indica l’avvenuta intavolazione
  • ferma restando l’avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, entro 30 giorni decorrenti dalla data della positiva verifica d'ufficio del perfezionamento dell’intavolazione se la domanda reca in allegato il contratto di compravendita e indica gli estremi della richiesta di intavolazione (numero G.N.)
  • ferma restando l’avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, entro 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta intavolazione del diritto di proprietà pieno ed esclusivo se la domanda ha in allegato il contratto di compravendita e indica che non è stata ancora presentata istanza di intavolazione
  • ferma restando l’avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, entro 60 giorni dalla data di ricezione della copia semplice dell’atto di compravendita stipulato e la relativa proprietà intavolata se la domanda ha in allegato il contratto preliminare
  • ferma restando l’avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, per le famiglie numerose entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell’ultimo atto di compravendita che sono tenute a stipulare per beneficiare del contributo, con relativa intavolazione della proprietà della prima casa di abitazione.

60 giorni

Giorni massimi di attesa

Costi

Marca da bollo
16,00 Euro

La marca da bollo dovrà essere conservata per eventuali accertamenti e non potrà essere riutilizzata. 

Accedi al servizio

Accesso alle pratiche dell'area personale della Stanza del Cittadino

Autenticazione

Carta d'identità elettronica (CIE)
SPID Livello 2
Carta nazionale dei servizi (CNS)
Carta provinciale del servizi (CPS)

Documenti

Documenti di supporto

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 26/10/2026 18:09

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