Descrizione
Il contributo, previsto dall'articolo 33 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 "Legge provinciale sullo sport 2016", è destinato al finanziamento di opere e interventi concernenti la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento o il miglioramento di strutture sportive di carattere locale e che dopo l’intervento devono risultare autonomamente funzionali e utilizzabili.
Sono ammesse a finanziamento opere il cui costo complessivo, oneri fiscali inclusi, non è inferiore a 100.000 euro e non è superiore a 1.000.000 di euro.
Il finanziamento è concesso nella misura del 75% della spesa ammessa e comunque nel limite massimo di 500.000 euro.
Le iniziative concernenti la costruzione di nuovi impianti sono ammissibili solamente su beni di proprietà comunale o dei quali il Comune abbia la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore a 15 anni.
Ogni beneficiario può presentare una sola domanda di contributo per anno. In ogni caso è possibile presentare un'ulteriore domanda di contributo solo successivamente alla consegna della documentazione finalizzata alla liquidazione del saldo dell'ultimo contributo concesso ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4.
Per ciascun impianto sportivo può essere presentata una sola domanda di contributo per anno. In ogni caso è possibile presentare un'ulteriore domanda di contributo solo successivamente alla consegna della documentazione finalizzata alla liquidazione del saldo dell'ultimo contributo concesso, sul medesimo impianto, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4.
Vincoli
CUP
Le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il codice unico di progetto (CUP), riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo è introdotto all’articolo 5, comma 6 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - convertito con la legge 21 aprile 2023, n. 41 e modificato con la legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Le indicazioni operative riguardanti l'applicazione del CUP sono definite dall'Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 728 del 23 maggio 2024.