Descrizione
È la domanda finalizzata alla liquidazione del contributo ottenuto dalle organizzazioni sportive per l’acquisto di autoveicoli finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza, durante la stagione sportiva, degli atleti di età non superiore a 25 anni.
Il contributo è previsto dall'articolo 15 bis della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 "Legge provinciale sullo sport 2016".
Il contributo è liquidato nella misura del 50% della spesa ammessa e comunque entro il limite del contributo concesso.
Vincoli
Il richiedente deve aver precedentemente presentato domanda di contributo ed essere stato ammesso nella graduatoria approvata con provvedimento del dirigente del Servizio turismo e sport.
Il beneficiario del contributo si impegna a vincolare l’utilizzo del veicolo esclusivamente a favore dell’associazione o società sportiva oppure del comitato, delegazione o sezione provinciale della federazione sportiva nazionale.
Si impegna altresì a non alienare il veicolo per un periodo di almeno 5 anni, pena la revoca del contributo liquidato, maggiorato degli interessi al tasso legale vigente.
CUP
Le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il codice unico di progetto (CUP), riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo è introdotto all’articolo 5, comma 6 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - convertito con la legge 21 aprile 2023, n. 41 e modificato con la legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Le indicazioni operative riguardanti l'applicazione del CUP sono definite dall'Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 728 del 23 maggio 2024.