Descrizione
È un contributo per l’acquisto da parte di associazioni e società sportive di autoveicoli finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti di età non superiore ai 25 anni per gli spostamenti durante la stagione sportiva.
È altresì un contributo per l’acquisto da parte di comitati, delegazioni o sezioni provinciali delle federazioni sportive nazionali di autoveicoli finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti della loro rappresentativa sportiva giovanile.
Il contributo per l'acquisto è concesso nella misura del 50% della spesa ammessa entro il limite massimo di euro 20.000 e tenuto conto delle risorse rese disponibili. L’IVA è rimborsabile nel caso rappresenti un costo.
Il contributo è concesso anche per eventuali allestimenti omologati per il trasporto di atleti disabili, nella misura del 50% della spesa ammessa e comunque entro il limite massimo di 8.000 euro.
Il contributo è concesso per l’acquisto di autoveicoli nuovi, semestrali e chilometro zero. L’acquisto di autoveicoli usati è ammesso se sono rispettati congiuntamente i seguenti requisiti:
- chilometraggio massimo di 50.000 km;
- immatricolazione non antecedente i 4 anni precedenti alla data di acquisto del veicolo;
- presentazione di idonea certificazione, rilasciata da una concessionaria o autofficina autorizzata, attestante l'avvenuta manutenzione secondo quanto prescritto dalla casa madre.
L’acquisto è ammesso solo da concessionari o rivenditori autorizzati.
Gli autoveicoli acquistati devono rientrare nelle categorie M1 o M2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed essere omologati per un numero superiore alle 5 persone.
Il contributo è previsto dall'articolo 15 bis della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 "Legge provinciale sullo sport 2016".
Vincoli
Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di contributo per anno.
Le domande di contributo sono inserite in graduatoria secondo l’ordine cronologico di presentazione e sono finanziate in via prioritaria quelle presentate per la prima volta.
Il beneficiario del contributo si impegna a vincolare l’utilizzo del bene esclusivamente a favore dell’associazione o società sportiva oppure del comitato, delegazione o sezione provinciale della federazione sportiva nazionale.
Si impegna altresì a non alienare il medesimo bene per un periodo di almeno 5 anni, pena la revoca del contributo liquidato maggiorato degli interessi al tasso legale vigente.
Si impegna infine a richiedere al soggetto gestore la concessione in uso del marchio territoriale “Trentino”, concordando la personalizzazione del brand al fine di promuoverne la visibilità sul veicolo oggetto del contributo.
CUP
Le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il codice unico di progetto (CUP), riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo è introdotto all’articolo 5, comma 6 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - convertito con la legge 21 aprile 2023, n. 41 e modificato con la legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Le indicazioni operative riguardanti l'applicazione del CUP sono definite dall'Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 728 del 23 maggio 2024.