Descrizione
È la domanda che presentano i beneficiari che hanno ottenuto il finanziamento per la copertura delle spese sostenute per le attività di riabilitazione e specialistiche presso strutture accreditate o convenzionate con il servizio sanitario nazionale, anche in ambito transfrontaliero, nonché per l’acquisto di ausili, quando essi non sono già previsti dalla vigente normativa in materia sanitaria o assistenziale.
Il finanziamento di solidarietà è concesso nella misura del 100% della spesa ammessa, fino a capienza dell’importo definito all’articolo 28 della legge provinciale n. 4/2016, pari a 50.000 euro, e comunque nel limite del disavanzo e del contributo concesso.
Il contributo è previsto dall'articolo 28 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 "Legge provinciale sullo sport 2016".