Descrizione
È un finanziamento concesso per la copertura delle spese sostenute per le attività di riabilitazione e specialistiche presso strutture accreditate o convenzionate con il servizio sanitario nazionale, anche in ambito transfrontaliero, nonché per l’acquisto di ausili, quando essi non sono già previsti dalla vigente normativa in materia sanitaria o assistenziale.
Ciascun beneficiario può presentare più domande nell’arco di più anni, fino a capienza dell’importo definito all’articolo 28 della legge provinciale n. 4/2016 e nel limite delle risorse disponibili sul bilancio provinciale.
La prima domanda deve essere presentata entro tre anni dalla data del verbale di accertamento dello stato di invalidità civile permanente da parte dell’Unità operativa di Medicinale legale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento.
Sono ammissibili le spese, comprensive di IVA, per:
a) attività di riabilitazione;
b) attività specialistiche;
c) ricovero per attività di riabilitazione e/o specialistiche e per servizi di sollievo;
d) acquisto di ausili diretti e indiretti.
Le spese sopra descritte devono essere coerenti con il percorso sanitario definito per il paziente dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento e devono essere state sostenute successivamente alla presentazione della prima domanda, essere chiaramente riconducibili all’evento invalidante e non possono essere già coperte dal servizio sanitario nazionale, dal servizio assistenziale o da assicurazioni sportive.
Il finanziamento di solidarietà è concesso nella misura del 100% della spesa ammessa, fino a capienza dell’importo definito all’articolo 28 della legge provinciale n. 4/2016, pari a 50.000 euro.
Il contributo è previsto dall'articolo 28 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 "Legge provinciale sullo sport 2016".