Descrizione
È un contributo per l’apertura da parte di associazioni o società sportive di una sezione associativa destinata a persone con disabilità nonché l’apertura di una nuova associazione o società sportiva dedicata a persone con disabilità.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa i cui documenti sono stati emessi successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo:
a) consulenze;
b) tasse di iscrizione e registrazione.
Il contributo è concesso nella misura del 90% della spesa ammessa e comunque nel limite del disavanzo, delle risorse disponibili e dell’importo massimo di 2.000 euro nel caso di nuova sezione e di 3.000 euro nel caso di nuova associazione.
Il contributo per l’apertura da parte di associazioni o società sportive di una sezione associativa destinata a persone con disabilità è previsto dall'articolo 26, comma 4 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 "Legge provinciale sullo sport 2016".
Il contributo per l’apertura di una nuova associazione destinata a persone con disabilità è previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i) della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 "Legge provinciale sullo sport 2016".
Vincoli
Per l’apertura di una sezione associativa e di una nuova associazione o società sportiva ogni richiedente può presentare una sola domanda una tantum.
Sulla base delle risorse disponibili, stabilite annualmente dalla Giunta provinciale, sono finanziate tutte le domande ammesse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento integrale delle domande ammesse, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.