Al verificarsi sul territorio comunale di una situazione di emergenza che richiede l'esecuzione di un intervento di somma urgenza, il Comune ne dà immediata comunicazione al Servizio Prevenzione rischi e centrale unica di emergenza, chiedendo il sopralluogo del tecnico referente per l'accertamento dei presupposti per accedere al contributo previsto dall'art. 37, comma 1 della legge provinciale n.9/2011 e contestualmente provvede alla redazione e alla successiva trasmissione del verbale di somma urgenza come previsto dall'art. 53 della legge provinciale n. 26/1993.
Se a seguito del sopralluogo del tecnico del Servizio competente in materia di prevenzione rischi l'intervento viene ritenuto ammissibile a contributo, esito comunicato formalmente al Comune con apposito verbale, il Comune stesso, entro 60 giorni dalla data del verbale di somma urgenza, deve presentare domanda di contributo.
La domanda di contributo va presentata, avvalendosi del modulo pubblicato sul sito istituzionale della Provincia, con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta alla struttura competente;
- trasmissione a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R. Per il rispetto dei termini fa fede la data di spedizione;
- (preferibile) trasmissione con strumenti telematici, nel rispetto delle regole tecniche in materia, tramite interoperabilità P.I.Tre. o all'indirizzo: serv.prevenzionerischi@pec.provincia.tn.it
Qualora a causa delle condizioni meteorologiche avverse anche in considerazione dell'ubicazione dell'intervento, il Comune non sia in grado di espletare gli adempimenti propedeutici alla redazione della perizia di somma urgenza e conseguentemente approvare la perizia stessa nel termine previsto, è comunque tenuto a presentare la domanda di contributo entro 60 giorni dal processo verbale di somma urgenza, allegando, oltre alla copia del relativo processo verbale, documentazione fotografica dello stato dei luoghi, nonché una relazione illustrativa dei motivi ostativi alla redazione della perizia.
In tale caso il Servizio competente sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dal ricevimento di copia della perizia e del provvedimento comunale di approvazione, anche in linea tecnica, della stessa, la cui trasmissione dovrà avvenire, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, entro 6 mesi dalla data della domanda.
Si precisa che eventuali varianti, redatte nel rispetto dell’articolo 51 della legge provinciale n. 26 del 1993 e dell’articolo 27 della legge provinciale n. 2 del 2016, devono essere previamente comunicate e concordate con il tecnico competente del Servizio Prevenzioni rischi e centrale unica di emergenza.
L’eventuale supero di spesa rispetto all’importo stabilito è ammesso a contributo, previa autorizzazione del Servizio competente, qualora gli interventi aggiuntivi risultino strettamente necessari per considerare l’intervento funzionale e rispondente alle finalità di progetto.
Entro 2 anni dall’adozione del provvedimento di concessione del contributo con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzioni rischi e centrale unica di emergenza gli interventi dovranno essere conclusi e dovrà essere trasmessa allo stesso Servizio la rendicontazione delle spese.