Descrizione
Concessione ai comuni di contributi per la realizzazione dei lavori di prevenzione di cui all'art. 7 della legge provinciale n. 2/1992, diretti a prevenire l'insorgere sul territorio provinciale, per qualunque causa, di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone, ai beni, agli insediamenti e all'ambiente e che per
loro natura, entità o estensione debbano essere fronteggiati attraverso l'intervento dell'amministrazione pubblica.
Vincoli
Il Comune per presentare domanda di contributo deve attendere che la Giunta provinciale approvi il Piano degli investimenti comunali di rilievo provinciale per le opere di prevenzione delle calamità.
Il termine per la presentazione della domanda di contributo è stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale di approvazione del Piano degli investimenti comunali di rilievo provinciale per le opere di prevenzione delle calamità.