Descrizione
Le seguenti variazioni che riguardano i distributori stradali di carburante devono essere comunicate alla Provincia:
a) il trasferimento di titolarità degli impianti;
b) la dismissione degli impianti;
c) la modifica della denominazione/ragione sociale dell'impresa titolare;
d) qualsiasi modifica apportata agli impianti che rientra tra i casi di:
-sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;
-aumento e diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati, con esclusione del gas metano e del GPL;
-installazione di apparecchi accettatori di carte di credito;
-cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati, con esclusione del gas metano e del GPL;
-cambio di destinazione dei serbatoi da benzine a gasoli e modifiche dei collegamenti meccanici;
-installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati;
-installazione di colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici;
-variazione nelle quantità di olio lubrificante o di olio esausto stoccato;
-trasformazione da impianto assistito da personale a impianto non presidiato;
-ogni altra modifica alle attrezzature petrolifere dell’impianto non espressamente elencate tra gli interventi di ristrutturazione parziale (cioè i casi di: potenziamento con nuovi carburanti; depotenziamento con l’eliminazione di carburanti; aggiunta, sostituzione o eliminazione di uno o più serbatoi; variazione della capacità di stoccaggio dei serbatoi o del loro posizionamento per prodotti già autorizzati; cambi di destinazione dei serbatoi) o di ristrutturazione totale (cioè la rimozione e contestuale ricollocazione all’interno della stessa area o in aree contigue di tutti i serbatoi e delle altre componenti dell’impianto, utilizzando le medesime attrezzature o installandone di nuove).
Per le ristrutturazioni parziali o totali si invita a fare riferimento alla specifica scheda reperibile nella sezione "Ulteriori informazioni" in fondo a questa pagina.
Va presentato il modulo di "Comunicazione di modifica della denominazione/ragione sociale" quando cambia la denominazione e/o la ragione sociale dell'impresa titolare dell'impianto senza variazione della Partiva Iva, altrimenti va presentato il modulo di "Comunicazione di trasferimento di titolarità dell'impianto".
Si ricorda infine che nel caso di dismissione di impianti, poiché deve essere effettuato lo smantellamento entro un anno a partire dalla data di dismissione, in casi di gravi e motivate esigenze può essere richiesta una proroga allo smantellamento per un massimo di sei mesi mediante il modulo "Domanda di proroga dei termini di smatellamento".
Vincoli
Il mancato smantellamento dell'impianto di distribuzione nei termini previsti è punito con una sanzione da 1.000 a 6.000 euro.
Chi effettua le modifiche che non costituiscono ristrutturazione parziale o totale in assenza di comunicazione è punito con una sanzione da 100 a 600 euro.
E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 300 euro chi chiude l'impianto di distribuzione di carburante senza la comunicazione prevista.
L'esercizio dell'impianto in assenza della comunicazione di trasferimento di titolarità è assimilato all'esercizio in assenza dell'autorizzazione e, quindi, è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro