Descrizione
La ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburante è soggetta ad un'autorizzazione preventiva da richiedere alla Provincia, previa acquisizione del "Parere favorevole" da parte del Servizio Antincendi e protezione civile indispensabile per intervenire su impianti esistenti già dotati di certificato di prevenzione incendi.
La ristrutturazione può essere totale (consiste nella rimozione e contestuale ricollocazione all’interno della stessa area o in aree contigue di tutti i serbatoi e delle altre componenti dell’impianto, utilizzando le medesime attrezzature o installandone di nuove) o parziale (nei casi di potenziamento con nuovi carburanti, depotenziamento con l’eliminazione di carburanti, aggiunta, sostituzione o eliminazione di uno o più serbatoi, variazione della capacità di stoccaggio dei serbatoi o del loro posizionamento, per prodotti già autorizzati, cambi di destinazione dei serbatoi).
In entrambi i casi la ristrutturazione è subordinata all'autorizzazione della Provincia da richiedere nei modi sottoriportati.
Vincoli
E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro chi, in caso di nuova apertura o di ristrutturazione totale o parziale, esercita l'impianto stradale o autostradale di distribuzione di carburante senza aver presentato la certificazione del tecnico.
E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro chi ristruttura totalmente o parzialmente un impianto stradale o autostradale di distribuzione di carburante in assenza del preventivo aggiornamento dell'autorizzazione.