Descrizione
Per la realizzazione o la modifica dei rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi (definiti come strutture alpinistiche) deve essere richiesta l’autorizzazione provinciale. Tale autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione di coordinamento e si applica agli interventi relativi agli immobili principali e alle opere accessorie (ad esempio: teleferica, impiantistica di adduzione e accumulo dell’acqua, impiantistica di gestione delle acque reflue, depositi di qualsiasi natura, piazzola elicotteri, centralina idroelettrica e linea elettrica).
L’autorizzazione paesaggistica per le strutture alpinistiche è resa dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio espressa nell’ambito della Commissione di coordinamento e pertanto non è necessaria l'autorizzazione della Commissione paesaggistica della Comunità.
L'autorizzazione della Commissione di coordinamento non comprende:
- valutazione di incidenza per interventi che interessano, anche solo parzialmente, le aree protette della rete Natura 2000 (ZSC e/o ZPS) o altre aree protette, da acquisire presso il Servizio sviluppo sostenibile e aree protette, preventivamente alla presentazione della domanda;
- autorizzazioni relative ai beni culturali - da acquisire successivamente all'autorizzazione della Commissione di coordinamento;
- autorizzazioni e/o concessioni ai fini della tutela delle acque pubbliche, occupazione del demanio idrico provinciale o relative ad opere idrauliche - da acquisire successivamente all'autorizzazione della Commissione di coordinamento;
- provvedimenti di cui alle disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti - da acquisire successivamente all'autorizzazione della Commissione di coordinamento;
- parere di prevenzione incendi nel caso in cui i posti letto siano superiori a 25 - da acquisire successivamente all'autorizzazione della Commissione di coordinamento.