Competenze e funzioni
La Commissione di coordinamento autorizza la realizzazione delle opere relative al sistema piste-impianti previste dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 “Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci” e del relativo Regolamento di esecuzione. Le soglie dimensionali degli interventi rientranti nella potestà autorizzatoria della Commissione sono stabilite dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 67 di data 24 gennaio 2020. Le opere autorizzabili sono invece individuate agli artt. 100 e 101 del Regolamento Urbanistico-edilizio provinciale (legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15).
I percorsi per la discesa con la mountain-bike denominati “Bike-park”, di cui all’art. 53 ter della l.p. 7/87, che utilizzano prioritariamente piste da sci esistenti, possono essere realizzati e gestiti dai titolari delle piste da sci o da altri soggetti pubblici o privati previo rilascio di autorizzazione della Commissione di coordinamento.
La Commissione, inoltre autorizza l'esecuzione di lavori attinenti la realizzazione o la modifica delle strutture alpinistiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), comprese le relative opere e infrastrutture accessorie.
La commissione esprime infine pareri relativi a ogni questione in materia di impianti a fune e piste da sci ad essa sottoposta dalla Giunta provinciale o dalle strutture provinciali.