Descrizione
I soggetti (enti del terzo settore, soggetti privati, APSP, fondazioni …) che operano nell’ambito socio-assistenziale devono essere autorizzati o accreditati, come previsto dal d.P.P. n. 3-78/Leg del 9 aprile 2018,
L’autorizzazione viene rilasciata dalla Provincia e costituisce titolo necessario per svolgere i servizi socio assistenziali in regime di libero mercato. Per ottenere l’affidamento di servizi socio assistenziali da parte degli enti pubblici, invece, è necessario essere accreditati.
L'autorizzazione e l’accreditamento vengono rilasciati per poter operare in ambito socio-assistenziale per le aggregazioni funzionali, cioè servizi che rispondono a bisogni omogenei (ad es. servizi residenziali rivolti a minori oppure servizi domiciliari rivolti a persone con disabilità) e/o per le altre tipologie di servizi, come ad esempio i servizi territoriali, gli sportelli sociali e gli interventi di accompagnamento al lavoro.
La descrizione dei servizi appartenenti alle aggregazioni funzionali e alle altre tipologie di servizi si trova nel “Catalogo dei servizi socio assistenziali” (approvato con deliberazione n. 604 del 6 aprile 2023), che rappresenta lo strumento di riferimento per i processi di accreditamento ed autorizzazione
L'autorizzazione
Per essere autorizzati allo svolgimento dell'attività, i soggetti privati e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona devono possedere i requisiti minimi previsti nell’Allegato 1 al Regolamento:
a) realizzare le attività, gli interventi e le iniziative inclusi nella guida informativa sui servizi;
b) erogare i servizi nel rispetto dei requisiti minimi;
c) attuare il piano per la formazione del personale, secondo quanto previsto nell'allegato 1 del Regolamento;
d) aggiornare il piano per la formazione del personale ogni tre anni;
e) rispettare le norme di legge in materia previdenziale e di lavoro, i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e l'eventuale contratto integrativo provinciale nelle modalità fissate dalla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).
L'accreditamento
Per essere accreditati allo svolgimento dell'attività, gli enti del terzo settore e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona devono possedere i requisiti minimi previsti nell’Allegato 2 al Regolamento:
- realizzare le attività, le iniziative e gli interventi previsti;
b) realizzare le attività incluse nella carta dei servizi e nel piano operativo almeno ogni 3 anni,
c) erogare i servizi nel rispetto dei requisiti minimi;
d) attuare il piano per la formazione del personale e dei volontari, secondo quanto previsto nell'allegato 2 del regolamento;
e) aggiornare il piano per la formazione del personale e dei volontari, ogni tre anni;
f) adottare il bilancio sociale;
g) rispettare delle norme di legge in materia previdenziale e di lavoro, i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e l'eventuale contratto integrativo provinciale nelle modalità fissate dalla legge provinciale n. 2 del 2016.
Gli strumenti
Il “Regolamento per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”, individua 2 strumenti, citati precedentemente, che costituiscono la qualità dei servizi socio-assistenziali:
- il Bilancio sociale
Il Bilancio sociale rappresenta un motore del miglioramento
- della qualità dei servizi resi in risposta ai bisogni rilevati
- delle capacità imprenditoriali dell’organizzazione, intese come attitudine ad intercettare e leggere i bisogni, a fornire adeguate risposte alle singole situazioni, a posizionarsi appropriatamente nei contesti di riferimento, con capacità di attivazione delle risorse familiari, territoriali e di vicinato disponibili e di impianto di reti di collaborazione”.
Tra gli elementi metodologici distintivi dello schema provinciale di Bilancio Sociale, troviamo:
- la modularità, affinché possa considerare le diverse dimensioni e specificità delle organizzazione del Terzo settore;
- la flessibilità, affinché il modello garantisca e valorizzi la possibilità di individuare indicatori che siano autonomamente definiti da ogni organizzazione del Terzo settore, sulla base dei principi e criteri condivisi;
- la periodicità, per agevolare le organizzazioni del Terzo settore nell’implementazione del bilancio sociale, prevedendo - per chi lo desidera - una durata triennale per le prime due edizioni (quindi per un periodo di sei anni) e poi annuale (a partire dal settimo anno).
- Carta dei servizi
La Carta dei servizi è uno strumento informativo chiaro e trasparente, dedicato ai servizi socio assistenziali offerti.
Per il Soggetto gestore dei servizi e per l’Amministrazione, la Carta dei Servizi diventa un efficace strumento di ascolto-partecipazione e tutela dei cittadini – utenti.
Per l’Amministrazione che determina le politiche sociali e per la governance, la Carte dei Servizi rappresenta un elemento per valutare a che punto stanno le politiche provinciali e territoriali sociali e definire le strategie idonee per il miglioramento continuo della qualità dei servizi, anche attraverso un sistema di valutazione partecipata con i destinatari dei servizi.