Associazioni pro loco

Concorrono alla valorizzazione turistica del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti. Tra le principali competenze si colloca l’animazione turistica a carattere locale.

Data di pubblicazione:

20/01/2023

© Provincia autonoma di Trento -

Descrizione

Le associazioni pro loco costituiscono, nel rapporto con le amministrazioni dei comuni, associazioni di riferimento per il coordinamento e la programmazione delle attività di valorizzazione turistica del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti.

Svolgono attività di:

  • valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche della località
  • animazione turistica a carattere locale come iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale
  • altre attività a carattere locale volte a favorire lo sviluppo della cultura dell'accoglienza turistica.

Per poter operare a fini turistici e ricevere una contribuzione pubblica per le attività svolte, le pro loco devono essere iscritte nell'apposito elenco provinciale istituito dal Servizio provinciale competente in materia di turismo.

Forma giuridica: associazioni del terzo settore

Lista delle associazioni pro loco iscritte nell'apposito elenco provinciale

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Iscrizione all'elenco delle associazioni pro loco 

Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco, le associazioni pro loco in possesso dei seguenti requisiti:

  • lo statuto preveda tra gli scopi sociali dell'associazione il concorso alla valorizzazione del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti;
  • l'ambito operativo dell'associazione coincida con l'intero territorio di un comune o frazione del medesimo e nello stesso ambito non operi altra associazione iscritta nell'elenco.

Cancellazione dall'elenco delle associazioni pro loco

Il dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo può disporre la cancellazione dai rispettivi elenchi dell'associazione pro loco qualora accerti:

  • la sopravvenuta perdita di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente (DPP 18-139/Leg 2003 - articolo 10 bis, comma 1);
  • l'inosservanza di disposizioni dello statuto da parte delle associazioni pro loco iscritte nell'apposito elenco;
  • il mancato invio, entro 30 gg, da parte delle associazioni pro loco dei verbali delle rispettive assemblee.
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