Gli enti che hanno beneficiato di un contributo provinciale ai sensi dell’art. 19 bis, comma 1 della LP 6/1998, si impegnano a non mutare la destinazione delle opere finanziate per un periodo di 25 anni, se il contributo è d’importo superiore euro 200.000, o di 10 anni qualora il contributo sia d’importo non superiore a euro 200.000.
Nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione gli enti possono chiedere l’autorizzazione a utilizzare temporaneamente l'immobile o parti dello stesso per finalità diverse da quelle previste al momento della concessione del contributo.
L’autorizzazione può essere concessa per un periodo massimo di 5 anni eventualmente prorogabili.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento al Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, allegando la documentazione indicata nel modulo.