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Il 12 marzo gli eurodeputati hanno dato il via libera alle norme aggiornate sui viaggi “tutto compreso”, per tutelare i viaggiatori a seguito della pandemia e i fallimenti di alto profilo nel settore.
Con 537 voti a favore, 2 contrari e 24 astensioni, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la direttiva aggiornata, già concordata provvisoriamente con i paesi UE, che chiarisce quali viaggi e servizi possono essere considerati un pacchetto turistico, introduce norme sull’utilizzo dei voucher e stabilisce le condizioni che permetteranno ai clienti di annullare i propri piani di viaggio senza costi.
Definizione di pacchetto turistico
Le nuove norme dovrebbero rendere più semplice capire quali combinazioni di servizi di viaggio costituiscono un pacchetto. Ciò dipenderà innanzitutto dal momento e dalle modalità con cui la combinazione di servizi viene prenotata. Ad esempio, nel caso di un acquisto online in cui processi di prenotazione collegati consentono di combinare servizi offerti da operatori diversi, questi saranno considerati un pacchetto se il primo operatore trasmette i dati personali del viaggiatore agli altri operatori e il contratto per tutti i servizi è concluso entro 24 ore.
Se l’organizzatore del viaggio invita il cliente a prenotare servizi aggiuntivi, il cliente dovrà essere informato se tali servizi non costituiscono un pacchetto con quelli già prenotati.
Voucher
La direttiva aggiornata introduce norme sull’uso dei voucher, molto utilizzati dalle compagnie durante la pandemia. I consumatori avranno il diritto di rifiutare un voucher e richiedere invece un rimborso entro 14 giorni. I voucher potranno avere una validità massima di 12 mesi e i clienti dovranno essere rimborsati per eventuali voucher scaduti e non utilizzati, in tutto o in parte. Le aziende non potranno limitare la scelta dei servizi di viaggio per i titolari di voucher.
Penali per la cancellazione del viaggio
Secondo le norme attuali, i clienti possono annullare i propri piani di viaggio senza penali se nel luogo di destinazione si verificano circostanze inevitabili e straordinarie. Questa possibilità sarà ora estesa anche a eventi inevitabili e straordinari che si verifichino nel luogo di partenza o che possano incidere in modo significativo sul viaggio. La valutazione sulla gravità delle circostanze sarà effettuata caso per caso. Anche le raccomandazioni ufficiali di viaggio potranno costituire un’indicazione in tal senso.
Tempistiche per la gestione dei reclami e i rimborsi
Quando riceveranno un reclamo relativo a un servizio, gli organizzatori di viaggi dovranno confermare la ricezione entro 7 giorni e fornire una risposta motivata entro 60 giorni. In caso di fallimento dell’organizzatore del viaggio, i clienti dovranno essere rimborsati per i servizi cancellati, attraverso la garanzia, in caso di insolvenza entro 6 mesi (9 mesi per fallimenti molto complessi). Resta invariato il termine standard di 14 giorni per i rimborsi in caso di cancellazione del viaggio.
Il Consiglio dovrà ora adottare formalmente la normativa. Il testo sarà poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore. I paesi dell’UE avranno 28 mesi dalla data di entrata in vigore per recepire le nuove norme nel diritto nazionale e ulteriori 6 mesi per iniziare ad applicare le nuove disposizioni.
Fonte: Parlamento europeo
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