Concessione finanziamento annuale scuole infanzia equiparate

Gli Enti gestori scuole equiparate ogni anno devono presentare domanda di concessione del finanziamento per la gestione dell’attività didattica per l’anno scolastico successivo L.P. 13/1977e ss.mm.

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In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 51 della Legge Provinciale 21 marzo 1977, n.13, gli Enti gestori delle scuole dell’infanzia equiparate devono presentare entro il 30 aprile di ogni anno la domanda di concessione del finanziamento per lo svolgimento dell’attività didattica riferita all’anno scolastico successivo.

Time references

First validity/effective date

30/03/2022

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Last modified: 14/05/2025 7:38 pm

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