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L'articolo 12 del DPP 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg., ai commi 1, 2 e 3, elenca i requisiti e le caratteristiche che le case mobili e gli ulteriori allestimenti mobili di servizio, le tende attrezzate destinate ad alloggio e le strutture leggere devono rispettare.Il successivo comma 4 dispone che la sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche specificatamente previste per gli allestimenti mobili è certificata al momento della prima installazione nella struttura ricettiva da parte di un tecnico abilitato e deve essere mantenuta per tutto il periodo di vita utile dell'allestimento.
A tal fine le tipologie di allestimenti mobili così come individuati, sono assoggettati ad una manutenzione periodica secondo le indicazioni della casa costruttrice, almeno una volta all’anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Il titolare o gestore della struttura ricettiva, direttamente responsabile, deve effettuare annualmente le manutenzioni previste dalla casa costruttrice i cui esiti devono essere conservati in un registro che attesti l’esecuzione delle manutenzioni e degli ulteriori interventi eseguiti.
La documentazione prevista dal sopra citato comma 4, dell’articolo 12, deve essere conservata dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva per tutto il periodo di vita utile dell’allestimento e deve essere resa disponibile, soltanto dietro richiesta, durante lo svolgimento dell’attività tecnico-amministrativa e l’esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall’articolo 20 della l.p. 19/2012.
A titolo collaborativo, non esaustivo, e allo scopo di facilitare gli operatori (titolari e/o gestori di strutture ricettive all’aperto) nelle attività di controllo e verifica a loro spettanti, si rende disponibile quanto segue:
- il modello fac-simile che può essere utilizzato dal tecnico incaricato per la certificazione della sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche degli allestimenti mobili nel caso di prima installazione;
- il modello fac-simile della scheda di manutenzione (nei formati files .xls e .ods) per la predisposizione del registro che attesta l’esecuzione delle manutenzioni periodiche annuali previste e degli ulteriori interventi eseguiti.
Il comma 5 dell'articolo 12 prevede che gli allestimenti mobili sopra indicati devono inoltre possedere le caratteristiche funzionali e dimensionali individuate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1659 del 15 settembre 2023.
Per maggiore chiarezza, fra gli allegati è visionabile lo schema che riassume la documentazione relativa agli allestimenti mobili sopra citati, così come disciplinata dai diversi commi dell’articolo 12, che il titolare o gestore del campeggio dovrà necessariamente conservare presso la struttura.